Published On: 1 Maggio 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Sergio Scicchitano

Notifica via PEC: istruzioni per l'uso e formule

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In forza della legge n. 53 del 21 gennaio del 1994 ogni avvocato iscritto all’albo può provvedere in proprio alla notifica degli atti giudiziari anche tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata.

Qui di seguito, le info più rilevanti che deve conoscere l’avvocato per eseguire correttamente una notifica via pec:

1) L’avvocato deve essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di appartenenza e di un dispositivo valido di firma digitale.

2) L’indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC devono essere censiti nei pubblici registri riconosciuti dal Ministero della Giustizia (il Registro Generale Indirizzi Elettronici ossia il Reginde nonché il Registro degli indirizzi elettronici e dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni ossia il Registro PP.AA. entrambi consultabili solo con accesso autenticato tramite smart-card dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, Il Registro delle Imprese e L’Indice Nazionale Indirizzi PEC ossia il Registro risultante dal sito www.inipec.gov.it).

3) Il campo “OGGETTO” della PEC deve obbligatoriamente indicare, così come previsto dall’art. 3 bis comma 4 della L. 53/94, la seguente dicitura: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.

4) L’art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che nella relata di notificazione devono essere inseriti i seguenti dati:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

d) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

f) l’attestazione di conformità eventuale di cui al comma 2 dell’art. 3 bis L. 53/94;

g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94).

5) Una volta predisposta la relata di notificazione, quest’ultima deve essere trasformata in PDF testuale senza scansione e sottoscritta con firma digitale e solo alla fine allegata al messaggio pec unitamente agli atti/provvedimenti da notificare.

Si fa presente poi che alle notificazioni telematiche sono estese gli stessi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tramite ufficiale giudiziario e, pertanto, ove la ricevuta di accettazione venga generata dal sistema dopo le ore 21, la notifica si intende perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.

Per la prova della notifica telematica, è necessario produrre telematicamente al Giudice il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Qualora ciò non sia possibile (per esempio dinanzi la Cassazione dove ancora non è operativo il deposito telematico), gli atti devono essere prodotto in formato analogico con attestazione del procuratore notificante della loro conformità all’originale telematico.

Non sussiste, a tutt’oggi, alcun obbligo di richiedere il consenso del consiglio dell’ordine di appartenenza per procedere alle notifiche via pec né di apporre le marche da bollo né infine di tenere un registro cronologico delle notificazioni eseguite.

Prof. Avv. Sergio Scicchitano

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In forza della legge n. 53 del 21 gennaio del 1994 ogni avvocato iscritto all’albo può provvedere in proprio alla notifica degli atti giudiziari anche tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata.

Qui di seguito, le info più rilevanti che deve conoscere l’avvocato per eseguire correttamente una notifica via pec:

1) L’avvocato deve essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di appartenenza e di un dispositivo valido di firma digitale.

2) L’indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC devono essere censiti nei pubblici registri riconosciuti dal Ministero della Giustizia (il Registro Generale Indirizzi Elettronici ossia il Reginde nonché il Registro degli indirizzi elettronici e dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni ossia il Registro PP.AA. entrambi consultabili solo con accesso autenticato tramite smart-card dal Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, Il Registro delle Imprese e L’Indice Nazionale Indirizzi PEC ossia il Registro risultante dal sito www.inipec.gov.it).

3) Il campo “OGGETTO” della PEC deve obbligatoriamente indicare, così come previsto dall’art. 3 bis comma 4 della L. 53/94, la seguente dicitura: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.

4) L’art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che nella relata di notificazione devono essere inseriti i seguenti dati:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

d) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

f) l’attestazione di conformità eventuale di cui al comma 2 dell’art. 3 bis L. 53/94;

g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94).

5) Una volta predisposta la relata di notificazione, quest’ultima deve essere trasformata in PDF testuale senza scansione e sottoscritta con firma digitale e solo alla fine allegata al messaggio pec unitamente agli atti/provvedimenti da notificare.

Si fa presente poi che alle notificazioni telematiche sono estese gli stessi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tramite ufficiale giudiziario e, pertanto, ove la ricevuta di accettazione venga generata dal sistema dopo le ore 21, la notifica si intende perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.

Per la prova della notifica telematica, è necessario produrre telematicamente al Giudice il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Qualora ciò non sia possibile (per esempio dinanzi la Cassazione dove ancora non è operativo il deposito telematico), gli atti devono essere prodotto in formato analogico con attestazione del procuratore notificante della loro conformità all’originale telematico.

Non sussiste, a tutt’oggi, alcun obbligo di richiedere il consenso del consiglio dell’ordine di appartenenza per procedere alle notifiche via pec né di apporre le marche da bollo né infine di tenere un registro cronologico delle notificazioni eseguite.

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