Vizio di notifica dell’atto di appello: nullità o inesistenza?
Con sentenza n. 7804 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di dover affermare che la notifica dell’atto di appello eseguita presso il domiciliatario e non presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado va considerata nulla e quindi sanabile dalla costituzione in giudizio dell’appellato.
La Cassazione ricorda nell’enunciare il suddetto principio quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917), laddove hanno ritenuto ravvisabile l’inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale -consistenti, segnatamente a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento – traendo da ciò il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. la nullità non possa essere pronunciata qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
Vizio di notifica dell’atto di appello: nullità o inesistenza?
Con sentenza n. 7804 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di dover affermare che la notifica dell’atto di appello eseguita presso il domiciliatario e non presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado va considerata nulla e quindi sanabile dalla costituzione in giudizio dell’appellato.
La Cassazione ricorda nell’enunciare il suddetto principio quanto già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917), laddove hanno ritenuto ravvisabile l’inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale -consistenti, segnatamente a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento – traendo da ciò il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. la nullità non possa essere pronunciata qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo.
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]