Occultamento o distruzione delle targhe delle auto: è illecito penale
La Corte di Cassazione, sez. VI Penale con sentenza n. 9013/18; depositata il 27 febbraio ha ribadito che la soppressione, la distruzione o l’occultamento di targhe di autoveicoli configura un illecito penalmente rilevante ai sensi dell’art. 490 c.p.
La vicenda si è svolta a Bologna dove un uomo aveva occultato con nastro adesivo una lettera della targa appartenente alla vettura con cui circolava. L’imputato ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, sia l’errata qualificazione della fattispecie di reato addebitatogli, il quale sarebbe invece idoneo ad integrare i reati di cui agli artt. 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) sia l’omessa pronuncia circa la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia gli Ermellini, rifacendosi ad un recente orientamento, hanno evidenziato che la distruzione, soppressione o occultamento di targhe di un veicolo, «integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice». Le targhe dei veicoli sono «certificazioni amministrative» e quindi sono «documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico».
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, mentre risulta essere fondata la doglianza relativa all’omessa pronuncia sull’applicazione della disciplina attinente alla particolare tenuità del fatto, «a fronte di un caso per il quale la applicazione in concreto non poteva ritenersi di per sé esclusa, non poteva omettersi del tutto la risposta». La Corte dunque annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla mancata valutazione dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p..
Dott.ssa Chiara Vaccaro
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Tuttavia gli Ermellini, rifacendosi ad un recente orientamento, hanno evidenziato che la distruzione, soppressione o occultamento di targhe di un veicolo, «integra gli estremi del reato di cui all’art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice». Le targhe dei veicoli sono «certificazioni amministrative» e quindi sono «documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico».
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