
Obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5593/18 depositata il 08.03.18 si è pronunciata in merito all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, ha annullato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento ritenendo determinante ai fini del decidere il fatto che il matrimonio fosse durato solo due anni e che il marito percepisse una pensione poco elevata e che pagasse anche l’affitto della casa in cui viveva, al contrario della moglie che era molto più giovane, aveva un lavoro ed una casa di sua proprietà.
La moglie ha pertanto proposto ricorso avverso detta pronuncia lamentando un’errata valutazione dei redditi delle parti.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile laddove lo stesso era diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi e laddove, denunciando genericamente l’illogicità della sentenza e criticando l’interpretazione degli elementi probatori resa dal giudice di merito, insisteva per una diversa valutazione degli stessi.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini

Obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5593/18 depositata il 08.03.18 si è pronunciata in merito all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, ha annullato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento ritenendo determinante ai fini del decidere il fatto che il matrimonio fosse durato solo due anni e che il marito percepisse una pensione poco elevata e che pagasse anche l’affitto della casa in cui viveva, al contrario della moglie che era molto più giovane, aveva un lavoro ed una casa di sua proprietà.
La moglie ha pertanto proposto ricorso avverso detta pronuncia lamentando un’errata valutazione dei redditi delle parti.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile laddove lo stesso era diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi e laddove, denunciando genericamente l’illogicità della sentenza e criticando l’interpretazione degli elementi probatori resa dal giudice di merito, insisteva per una diversa valutazione degli stessi.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]