Published On: 5 Marzo 2018Categories: Articoli, News, Sergio Scicchitano

"Preventivo scritto", alcuni chiarimenti dal CNF

Con la scheda n. 67/2017 dell’Ufficio studi, il CNF ha fornito ragguagli sul ben noto art. 13 comma 5 della Nuova Legge Professionale.

Innanzitutto va ricordato che l’art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124 ha modificato l’art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012, introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l’obbligo, per l’avvocato, di “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale

La novità inserita dal Legislatore riguarda l’obbligatorietà della comunicazione al di là della richiesta esplicita o meno del cliente.

Occorre rammentare che il comma 5 dell’art. 13 già citato prevede due tipologie di oneri informativi a carico dell’Avvocato:

-rendere “noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”;

-comunicare in forma scritta al Cliente il prevedibile costo della prestazione “distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

Il CNF precisa che al primo onere l’Avvocato potrà adempiervi anche oralmente, mentre per il secondo dovrà necessariamente provvedervi in forma scritta.

La mancata ottemperanza all’onere imposto dalla legge della comunicazione in forma scritta comporterà l’applicazione dei parametri forense per la liquidazione dell’attività professionale ai sensi del successivo comma 6.

Giova comunque segnalare che la violazione del suddetto obbligo non provocherà giammai la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale, ma eventualmente una sanzione disciplinare.

Prof. Avv. Sergio Scicchitano

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"Preventivo scritto", alcuni chiarimenti dal CNF

Con la scheda n. 67/2017 dell’Ufficio studi, il CNF ha fornito ragguagli sul ben noto art. 13 comma 5 della Nuova Legge Professionale.

Innanzitutto va ricordato che l’art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124 ha modificato l’art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012, introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l’obbligo, per l’avvocato, di “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale

La novità inserita dal Legislatore riguarda l’obbligatorietà della comunicazione al di là della richiesta esplicita o meno del cliente.

Occorre rammentare che il comma 5 dell’art. 13 già citato prevede due tipologie di oneri informativi a carico dell’Avvocato:

-rendere “noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”;

-comunicare in forma scritta al Cliente il prevedibile costo della prestazione “distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.

Il CNF precisa che al primo onere l’Avvocato potrà adempiervi anche oralmente, mentre per il secondo dovrà necessariamente provvedervi in forma scritta.

La mancata ottemperanza all’onere imposto dalla legge della comunicazione in forma scritta comporterà l’applicazione dei parametri forense per la liquidazione dell’attività professionale ai sensi del successivo comma 6.

Giova comunque segnalare che la violazione del suddetto obbligo non provocherà giammai la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale, ma eventualmente una sanzione disciplinare.

Prof. Avv. Sergio Scicchitano

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