Published On: 5 Marzo 2018Categories: Articoli, Gavril Zaccaria, Locazioni e condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo: quali vizi può far valere il condominio

Con l’ordinanza in commento la Cassazione è tornata nuovamente ad affrontare il valore della delibera che approva il bilancio condominiale e ripartisce la spesa fra tutti i condomini.

Innanzitutto gli Ermellini ricordano che nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza del consuntivo debitamente approvato, l’Ente di gestione soddisfa il proprio onere probatorio con la sola produzione del verbale assembleare in cui sono state approvate le spese e dei relativi documenti che lo compongono (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).

Sicchè la delibera costituisce titolo rappresentativo del credito vantato nei confronti del Condomino e giustifica non solo l’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp att. c.c., ma anche la successiva condanna del condomino nell’eventuale giudizio di opposizione durante il quale il Giudice è tenuto solo alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629).

Pertanto il Giudice potrà accogliere l’opposizione solo qualora la delibera di approvazione del bilancio abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).

Nel medesimo procedimento, continua la Cassazione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione.

Eventuali vizi devono essere fatti valere, nei termini, con l’impugnazione ex art. 1137 c.c., non potendo invece essere oggetto di doglianza del Condomino nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).

Avv. Gavril Zaccaria

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Opposizione a decreto ingiuntivo: quali vizi può far valere il condominio

Con l’ordinanza in commento la Cassazione è tornata nuovamente ad affrontare il valore della delibera che approva il bilancio condominiale e ripartisce la spesa fra tutti i condomini.

Innanzitutto gli Ermellini ricordano che nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza del consuntivo debitamente approvato, l’Ente di gestione soddisfa il proprio onere probatorio con la sola produzione del verbale assembleare in cui sono state approvate le spese e dei relativi documenti che lo compongono (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569).

Sicchè la delibera costituisce titolo rappresentativo del credito vantato nei confronti del Condomino e giustifica non solo l’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp att. c.c., ma anche la successiva condanna del condomino nell’eventuale giudizio di opposizione durante il quale il Giudice è tenuto solo alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629).

Pertanto il Giudice potrà accogliere l’opposizione solo qualora la delibera di approvazione del bilancio abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).

Nel medesimo procedimento, continua la Cassazione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione.

Eventuali vizi devono essere fatti valere, nei termini, con l’impugnazione ex art. 1137 c.c., non potendo invece essere oggetto di doglianza del Condomino nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).

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