
Violazione del CCNL: ricorso in cassazione improcedibile senza allegare il contratto
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 29236 del 6/12/2017 ha affermato l’importante principio secondo cui il ricorso in cassazione è improcedibile nel caso in cui il lavoratore, che ricorra in Cassazione denunciando l’avvenuta violazione del C.C.N.L., non provveda ad allegare al proprio ricorso il testo integrale del contratto medesimo.
Il convincimento della Corte di Cassazione, in merito a tale punto, muove dalla considerazione che l’art. 369 del codice di procedura civile prevede il preciso onere delle parti di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, anche gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi su cui si fonda il ricorso.
La violazione di un tale onere di allegazione documentale determina, come espressamente previsto dall’art. 369 del codice di procedura civile, l’improcedibilità del ricorso.
Normalmente, se il documento su cui si fonda il ricorso è già stato depositato dal ricorrente nelle precedenti fasi di giudizio, l’onere di depositarlo anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione verrà assolto depositando, insieme al ricorso, anche i fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio, all’interno dei quali si trova custodito il documento in questione.
In ogni caso, sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza in commento e richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali da lei espressi anche con precedenti sentenze a Sezioni Unite (come la sentenza, a Sezioni Unite, n. 20075 del 23 ottobre 2010), se il ricorrente denuncia in Corte di Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro dovrà, necessariamente, provvedere al deposito del testo integrale del documento in discorso non potendo, a pena di improcedibilità del ricorso, limitarsi a depositarne un semplice estratto.
Si ritiene che quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento sia di fondamentale importanza, dovendo la Corte di Cassazione assumere a fondamento della propria decisione un esame esaustivo dell’intero contratto o accordo collettivo, complessivamente considerato nell’insieme coordinato di tutti i suoi articoli e di tutte le sue clausole.

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Il convincimento della Corte di Cassazione, in merito a tale punto, muove dalla considerazione che l’art. 369 del codice di procedura civile prevede il preciso onere delle parti di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, anche gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi su cui si fonda il ricorso.
La violazione di un tale onere di allegazione documentale determina, come espressamente previsto dall’art. 369 del codice di procedura civile, l’improcedibilità del ricorso.
Normalmente, se il documento su cui si fonda il ricorso è già stato depositato dal ricorrente nelle precedenti fasi di giudizio, l’onere di depositarlo anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione verrà assolto depositando, insieme al ricorso, anche i fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio, all’interno dei quali si trova custodito il documento in questione.
In ogni caso, sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza in commento e richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali da lei espressi anche con precedenti sentenze a Sezioni Unite (come la sentenza, a Sezioni Unite, n. 20075 del 23 ottobre 2010), se il ricorrente denuncia in Corte di Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro dovrà, necessariamente, provvedere al deposito del testo integrale del documento in discorso non potendo, a pena di improcedibilità del ricorso, limitarsi a depositarne un semplice estratto.
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