Published On: 3 Febbraio 2018Categories: Articoli, Chiara Vaccaro, Diritto Penale

Nasce la figlia: niente permesso per il detenuto

La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza n. 3428/18; depositata il 24 gennaio ha condiviso la decisione assunta dal Gip di respingere la richiesta di concessione di un permesso ad hoc in favore di un detenuto che richiedeva la possibilità di poter assistere, in ospedale, alla nascita della figlia.

L’evento nascita, per un genitore, rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita.

Il detenuto aveva infatti chiesto un permesso di necessità per stare vicino alla moglie in occasione della nascita della figlia.

Il Gip, aveva difatti negato l’istanza presentata dal legale del detenuto richiamando gli artt.11 e 30 dell’ordinamento penitenziario che disciplinano la materia dei permessi.

Inutile il ricorso presentato in Cassazione.

Nel caso in esame, i giudici del Palazzaccio richiamando i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, previsti in materia di permessi, ha ritenuto che per quanto tale evento costituisca un elemento positivo nella vita dell’uomo e cioè l’arrivo di una figlia, “non è idoneo a giustificare il permesso richiesto».

Dott.ssa Chiara Vaccaro

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Published On: 3 Febbraio 2018Categories: Articoli, Chiara Vaccaro, Diritto PenaleBy

Nasce la figlia: niente permesso per il detenuto

La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con la sentenza n. 3428/18; depositata il 24 gennaio ha condiviso la decisione assunta dal Gip di respingere la richiesta di concessione di un permesso ad hoc in favore di un detenuto che richiedeva la possibilità di poter assistere, in ospedale, alla nascita della figlia.

L’evento nascita, per un genitore, rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita.

Il detenuto aveva infatti chiesto un permesso di necessità per stare vicino alla moglie in occasione della nascita della figlia.

Il Gip, aveva difatti negato l’istanza presentata dal legale del detenuto richiamando gli artt.11 e 30 dell’ordinamento penitenziario che disciplinano la materia dei permessi.

Inutile il ricorso presentato in Cassazione.

Nel caso in esame, i giudici del Palazzaccio richiamando i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, previsti in materia di permessi, ha ritenuto che per quanto tale evento costituisca un elemento positivo nella vita dell’uomo e cioè l’arrivo di una figlia, “non è idoneo a giustificare il permesso richiesto».

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