Danni irreversibili da vaccini anti-influenzali: la sentenza della Consulta
Con la sentenza n. 268 del 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 210 del 1992 – rubricato Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni emoderivati – nella parte in cui tale norma non prevede il diritto all’indennizzo, da parte dello Stato, dei soggetti che abbiano riportato dei danni patologici irreversibili a causa della vaccinazione antinfluenzale non obbligatoria.
Invero, tale norma riconosce il suddetto diritto unicamente nei confronti di coloro che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa delle sole vaccinazioni obbligatorie, ossia quelle prescritte dalla legge ovvero da provvedimenti dell’autorità sanitaria italiana.
La questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dalla Corte di Appello di Milano nell’ambito di un giudizio instaurato dal Ministero della Salute avverso la sentenza di primo grado con la quale il giudice di prime cure aveva riconosciuto al ricorrente, pensionato, il diritto all’indennizzo per aver sviluppato la sindrome di Turner a causa di una vaccinazione antinfluenzale, che era stata fortemente consigliata ai soggetti anziani dal Ministero stesso.
Al contrario, il Ministero suddetto, nonché il centro medico che aveva effettuato la vaccinazione antinfluenzale, insistevano con il negare la sussistenza di tale diritto all’indennizzo sulla scorta del fatto che la vaccinazione antinfluenzale non era ricompresa tra quelle obbligatorie bensì tra quelle raccomandate dall’autorità sanitaria e per tale ragione non poteva trovare applicazione l’art. 1, comma 1, L. 210/1992 che al contrario si riferiva unicamente alle vaccinazioni imposte.
Per chiarire l’esatto ambito di applicazione della norma in esame, la Corte Costituzionale ha effettuato preliminarmente una delucidazione della nozione di obbligatorietà e di raccomandazione in tema di trattamenti vaccinali. Nel primo caso, sussistendo oggettive e riconosciute esigenze di profilassi nei confronti sia dei singoli che della collettività, l’autorità sanitaria prevede un obbligo di vaccinazione della totalità degli individui, che quindi ove al contrario eludessero tale precetto, verrebbero sanzionati. Nel secondo caso, invece, nonostante permanga una libera e completa determinazione individuale in relazione alla possibilità di vaccinarsi o meno, le autorità sanitarie raccomandano fortemente alcune tipologie di vaccinazioni attraverso programmi di politica sanitaria, così che la scelta di seguire tali raccomandazioni da parte dei singoli individui è diretta alla salvaguardia di un interesse, oltre che singolo, soprattutto collettivo di tutela della salute.
Alla luce di ciò, la Corte ha chiarito che entrambe le tipologie di vaccinazioni sono dirette al medesimo scopo, ossia quello di garantire la salute individuale e quella collettiva attraverso la massima copertura vaccinale, obbligatoria e raccomandata, e per tale ragione non sussiste alcuna differenza qualitativa tra le predette.
In tale ottica, la mancata previsione del diritto all’indennizzo, da parte dello Stato, dei soggetti che abbiano riportato patologie irreversibili derivanti da vaccinazioni raccomandate, e quindi non obbligatorie, si risolve in una chiara lesione dei principi di solidarietà – art. 2 Cost. – di salute, anche collettiva – art. 32 Cost. – e di uguaglianza e ragionevolezza – art. 3 Cost. – tra coloro che hanno deciso di aderire alle raccomandazioni dell’autorità sanitaria rispetto a coloro che hanno ottemperato un prescritto obbligo. Da ciò, deriva di conseguenza che, alla luce del beneficio collettivo che consegue alle vaccinazioni raccomandate, deve essere onere della collettività sostenere i costi degli eventuali pregiudizi individuali causati da tali tipi di vaccinazioni, nella specie vaccinazioni antinfluenzali, e per tale ragione la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art., comma 1, L. 210/1992 nella parte in cui non ricomprende nell’ambito applicativo della norma anche le vaccinazioni antinfluenzali.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
Danni irreversibili da vaccini anti-influenzali: la sentenza della Consulta
Con la sentenza n. 268 del 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 210 del 1992 – rubricato Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni emoderivati – nella parte in cui tale norma non prevede il diritto all’indennizzo, da parte dello Stato, dei soggetti che abbiano riportato dei danni patologici irreversibili a causa della vaccinazione antinfluenzale non obbligatoria.
Invero, tale norma riconosce il suddetto diritto unicamente nei confronti di coloro che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa delle sole vaccinazioni obbligatorie, ossia quelle prescritte dalla legge ovvero da provvedimenti dell’autorità sanitaria italiana.
La questione di legittimità costituzionale veniva sollevata dalla Corte di Appello di Milano nell’ambito di un giudizio instaurato dal Ministero della Salute avverso la sentenza di primo grado con la quale il giudice di prime cure aveva riconosciuto al ricorrente, pensionato, il diritto all’indennizzo per aver sviluppato la sindrome di Turner a causa di una vaccinazione antinfluenzale, che era stata fortemente consigliata ai soggetti anziani dal Ministero stesso.
Al contrario, il Ministero suddetto, nonché il centro medico che aveva effettuato la vaccinazione antinfluenzale, insistevano con il negare la sussistenza di tale diritto all’indennizzo sulla scorta del fatto che la vaccinazione antinfluenzale non era ricompresa tra quelle obbligatorie bensì tra quelle raccomandate dall’autorità sanitaria e per tale ragione non poteva trovare applicazione l’art. 1, comma 1, L. 210/1992 che al contrario si riferiva unicamente alle vaccinazioni imposte.
Per chiarire l’esatto ambito di applicazione della norma in esame, la Corte Costituzionale ha effettuato preliminarmente una delucidazione della nozione di obbligatorietà e di raccomandazione in tema di trattamenti vaccinali. Nel primo caso, sussistendo oggettive e riconosciute esigenze di profilassi nei confronti sia dei singoli che della collettività, l’autorità sanitaria prevede un obbligo di vaccinazione della totalità degli individui, che quindi ove al contrario eludessero tale precetto, verrebbero sanzionati. Nel secondo caso, invece, nonostante permanga una libera e completa determinazione individuale in relazione alla possibilità di vaccinarsi o meno, le autorità sanitarie raccomandano fortemente alcune tipologie di vaccinazioni attraverso programmi di politica sanitaria, così che la scelta di seguire tali raccomandazioni da parte dei singoli individui è diretta alla salvaguardia di un interesse, oltre che singolo, soprattutto collettivo di tutela della salute.
Alla luce di ciò, la Corte ha chiarito che entrambe le tipologie di vaccinazioni sono dirette al medesimo scopo, ossia quello di garantire la salute individuale e quella collettiva attraverso la massima copertura vaccinale, obbligatoria e raccomandata, e per tale ragione non sussiste alcuna differenza qualitativa tra le predette.
In tale ottica, la mancata previsione del diritto all’indennizzo, da parte dello Stato, dei soggetti che abbiano riportato patologie irreversibili derivanti da vaccinazioni raccomandate, e quindi non obbligatorie, si risolve in una chiara lesione dei principi di solidarietà – art. 2 Cost. – di salute, anche collettiva – art. 32 Cost. – e di uguaglianza e ragionevolezza – art. 3 Cost. – tra coloro che hanno deciso di aderire alle raccomandazioni dell’autorità sanitaria rispetto a coloro che hanno ottemperato un prescritto obbligo. Da ciò, deriva di conseguenza che, alla luce del beneficio collettivo che consegue alle vaccinazioni raccomandate, deve essere onere della collettività sostenere i costi degli eventuali pregiudizi individuali causati da tali tipi di vaccinazioni, nella specie vaccinazioni antinfluenzali, e per tale ragione la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art., comma 1, L. 210/1992 nella parte in cui non ricomprende nell’ambito applicativo della norma anche le vaccinazioni antinfluenzali.
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