Published On: 2 Dicembre 2017Categories: Articoli, Carmen Giovannini, News

Domini collettivi, approvata la legge

Con la Legge del 20 novembre 2017, n. 168 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28.11.17, la Camera ed il Senato hanno approvato norme disciplinanti la materia dei domini collettivi.

La Legge in commento, in primis, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie soggetto alle norme costituzionali, dotato di capacità di autonormazione e di gestione di tutto il patrimonio che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva e caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri sono proprietari dei beni ed esercitano, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento su detti beni.

La tutela e la valorizzazione di tali beni di collettivo godimento, secondo il testo della Legge, deriva dal fatto che gli stessi sono (i) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, (ii) strumenti primari al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano, (iii) componenti fissi del sistema ambientale, (iiii) basi territoriali di istituzioni storiche che salvaguardano il patrimonio culturale e naturale, (iiiii) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale nonché (iiiiii) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali.

Nel testo della citata Legge si specifica, inoltre, che affinchè possa parlarsi di diritto sulle terre di collettivo godimento è necessario avere abitualmente – e non eccezionalmente – ad oggetto utilità del fondo che consistono in uno sfruttamento del medesimo e che il diritto stesso sia riservato ai componenti della comunità.

Infine, la Legge n. 168/2017 elenca tutti quelli che possono essere identificati come beni collettivi, tra i quali, ad esempio, si trovano i corpi idrici su cui i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici, evidenziando che, in ogni caso, tali beni collettivi restano inalienabili, indivisibili, inusucapibili ed hanno sempre una destinazione agro-silvo-pastorale.

Dott.ssa Carmen Giovannini

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Domini collettivi, approvata la legge

Con la Legge del 20 novembre 2017, n. 168 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28.11.17, la Camera ed il Senato hanno approvato norme disciplinanti la materia dei domini collettivi.

La Legge in commento, in primis, riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie soggetto alle norme costituzionali, dotato di capacità di autonormazione e di gestione di tutto il patrimonio che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva e caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri sono proprietari dei beni ed esercitano, individualmente o congiuntamente, i diritti di godimento su detti beni.

La tutela e la valorizzazione di tali beni di collettivo godimento, secondo il testo della Legge, deriva dal fatto che gli stessi sono (i) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, (ii) strumenti primari al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano, (iii) componenti fissi del sistema ambientale, (iiii) basi territoriali di istituzioni storiche che salvaguardano il patrimonio culturale e naturale, (iiiii) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale nonché (iiiiii) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali.

Nel testo della citata Legge si specifica, inoltre, che affinchè possa parlarsi di diritto sulle terre di collettivo godimento è necessario avere abitualmente – e non eccezionalmente – ad oggetto utilità del fondo che consistono in uno sfruttamento del medesimo e che il diritto stesso sia riservato ai componenti della comunità.

Infine, la Legge n. 168/2017 elenca tutti quelli che possono essere identificati come beni collettivi, tra i quali, ad esempio, si trovano i corpi idrici su cui i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici, evidenziando che, in ogni caso, tali beni collettivi restano inalienabili, indivisibili, inusucapibili ed hanno sempre una destinazione agro-silvo-pastorale.

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