
Il ricorso in caso di mancato versamento dell'assegno di mantenimento ex art. 316 bis c.c.
Con il D.Lg n. 154 del 28 dicembre 2013 il legislatore ha introdotto nuove disposizione in materia di filiazione tese a tutelare i figli che non siano economicamente indipendenti nonché una serie di nuovi obblighi per i genitori.
In particolare con l’introduzione dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il Presidente del Tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Non senza segnalare che:
– Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica;
– L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili;
– Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

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In particolare con l’introduzione dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo.
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In caso di inadempimento il Presidente del Tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
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– Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
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