Notifica avviso d'accertamento: come si calcola il termine
Con la sentenza n. 25040/17 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle notificazioni nel procedimento tributario.
La vicenda traeva origine da un ricorso proposto da un contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale per l’anno d’imposta 2004 e accolto dalla CTP di Reggio Emilia.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame dinanzi alla CTR dell’Emilia Romagna, la quale, accogliendo l’appello proposto, rilevava che il ricorso del contribuente fosse inammissibile poiché tardivo.
Nello specifico la CTR rilevava che, vista l’impossibilità della consegna del piego raccomandato, l’atto impositivo veniva depositato presso l’ufficio postale il quale aveva provveduto a darne notizia al contribuente con avviso di raccomandata. In tale ipotesi la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o dalla data del ritiro del piego.
Nel caso di specie la CTR, considerato che la spedizione della raccomandata informativa fosse avvenuta in data 20.11.2009, rilevava che il perfezionamento della notifica avveniva in data 29.11.2009 e pertanto riteneva tardivamente proposto il ricorso del contribuente notificato il 29.01.2010, ossia notificato oltre il termine perentorio di 60 gg. previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
Il contribuente tuttavia proponeva ricorso per Cassazione lamentando proprio l’errato computo del termine di decadenza effettuato dalla CTR Emilia Romagna.
L’orientamento giurisprudenziale dei Giudici del Palazzaccio chiariva che “il termine di dieci giorni ex art. 8 comma 4, L. n. 890/1982 deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e computato quindi, secondo il criterio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, donde va escluso il giorno iniziale”
Alla luce di quanto affermato, nella fattispecie in esame la Suprema Corte rilevava che il perfezionamento della notifica dell’atto impositivo fosse avvenuta in realtà non il 29.11.2009 ma bensì il 30.11.2009 e pertanto il ricorso proposto dal contribuente doveva ritenersi legittimo in quanto proposto in osservanza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo di cui all’art. 21, D.lgs. n.546/1992.
La Corte di Cassazione accoglieva pertanto il ricorso proposto e rimetteva la causa per un nuovo esame delle questioni di merito alla CTR Emilia – Romagna in nuova composizione.
Dott. Matteo Pavia
Notifica avviso d'accertamento: come si calcola il termine
Con la sentenza n. 25040/17 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle notificazioni nel procedimento tributario.
La vicenda traeva origine da un ricorso proposto da un contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale per l’anno d’imposta 2004 e accolto dalla CTP di Reggio Emilia.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame dinanzi alla CTR dell’Emilia Romagna, la quale, accogliendo l’appello proposto, rilevava che il ricorso del contribuente fosse inammissibile poiché tardivo.
Nello specifico la CTR rilevava che, vista l’impossibilità della consegna del piego raccomandato, l’atto impositivo veniva depositato presso l’ufficio postale il quale aveva provveduto a darne notizia al contribuente con avviso di raccomandata. In tale ipotesi la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o dalla data del ritiro del piego.
Nel caso di specie la CTR, considerato che la spedizione della raccomandata informativa fosse avvenuta in data 20.11.2009, rilevava che il perfezionamento della notifica avveniva in data 29.11.2009 e pertanto riteneva tardivamente proposto il ricorso del contribuente notificato il 29.01.2010, ossia notificato oltre il termine perentorio di 60 gg. previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
Il contribuente tuttavia proponeva ricorso per Cassazione lamentando proprio l’errato computo del termine di decadenza effettuato dalla CTR Emilia Romagna.
L’orientamento giurisprudenziale dei Giudici del Palazzaccio chiariva che “il termine di dieci giorni ex art. 8 comma 4, L. n. 890/1982 deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva e computato quindi, secondo il criterio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, donde va escluso il giorno iniziale”
Alla luce di quanto affermato, nella fattispecie in esame la Suprema Corte rilevava che il perfezionamento della notifica dell’atto impositivo fosse avvenuta in realtà non il 29.11.2009 ma bensì il 30.11.2009 e pertanto il ricorso proposto dal contribuente doveva ritenersi legittimo in quanto proposto in osservanza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo di cui all’art. 21, D.lgs. n.546/1992.
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