Published On: 12 Novembre 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Matteo Pavia

La validità della notifica nelle mani del portiere di condominio ove è domiciliato l’avvocato

Con la sentenza n. 24933/17 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema delle notificazioni nel processo civile.

Nel caso di specie la Sez. VI, della Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ha condannato la società al pagamento in favore dell’istituto di credito della somma di € 838.827,00.

La Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’appello proposto in quanto ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 16.10.2014 sicché era spirato il termine breve per l’impugnazione.

La società tuttavia ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il fatto che la sentenza in questione era stata notificata presso lo studio del procuratore della società nelle mani del portiere, il quale seppur qualificatosi come incaricato alla ricezione degli atti, in realtà non aveva ricevuto alcuna autorizzazione di tal genere.

Come ampiamente sostenuto dalla Corte di merito, la Suprema Corte ha ribadito che nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica di un atto qualificandosi come incaricato al ritiro, ricorre una presunzione juris tantum circa la qualità dichiarata, la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario.

Ad un tal riguardo gli ermellini hanno precisato che “non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della sentenza di appello, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell’atto, e non di meno portiere dello stabile, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito tale incarico, in quanto proveniente dallo stesso soggetto che aveva interesse alla invalidazione della notifica.

Inoltre i giudici del palazzaccio hanno ritenuto priva di autosufficienza l’assunto della ricorrente secondo cui il portiere non avrebbe dichiarato di essere stato incaricato della ricezione degli atti in ragione del fatto che, come è ben noto, la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, e pertanto le attestazioni e informazioni ivi contenute fanno piena prova fino a querela di falso.

Dott. Matteo Pavia

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Published On: 12 Novembre 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Matteo PaviaBy

La validità della notifica nelle mani del portiere di condominio ove è domiciliato l’avvocato

Con la sentenza n. 24933/17 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema delle notificazioni nel processo civile.

Nel caso di specie la Sez. VI, della Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ha condannato la società al pagamento in favore dell’istituto di credito della somma di € 838.827,00.

La Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’appello proposto in quanto ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 16.10.2014 sicché era spirato il termine breve per l’impugnazione.

La società tuttavia ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il fatto che la sentenza in questione era stata notificata presso lo studio del procuratore della società nelle mani del portiere, il quale seppur qualificatosi come incaricato alla ricezione degli atti, in realtà non aveva ricevuto alcuna autorizzazione di tal genere.

Come ampiamente sostenuto dalla Corte di merito, la Suprema Corte ha ribadito che nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica di un atto qualificandosi come incaricato al ritiro, ricorre una presunzione juris tantum circa la qualità dichiarata, la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario.

Ad un tal riguardo gli ermellini hanno precisato che “non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della sentenza di appello, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell’atto, e non di meno portiere dello stabile, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito tale incarico, in quanto proveniente dallo stesso soggetto che aveva interesse alla invalidazione della notifica.

Inoltre i giudici del palazzaccio hanno ritenuto priva di autosufficienza l’assunto della ricorrente secondo cui il portiere non avrebbe dichiarato di essere stato incaricato della ricezione degli atti in ragione del fatto che, come è ben noto, la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, e pertanto le attestazioni e informazioni ivi contenute fanno piena prova fino a querela di falso.

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