Devo pagare l’IMU per la casa dove abita la mia ex moglie?
Egregio avvocato,
sono comproprietario di un immobile sito in Roma insieme con la mia ex moglie ( 50% ciascuno). In detto immobile abita la mia ex moglie con mio figlio di 12 anni in quanto il Tribunale ha assegnato la casa coniugale alla mia ex moglie. Io risiedo attualmente in altra provincia (Venezia) .
Sono tenuto a pagare l’Imu sull’immobile dove vivono la mia ex moglie e mio figlio? Se sì, In quale percentuale? Posso usufruire di qualche agevolazione?
La ringrazio cordialmente.
_____________________
La disposizione introdotta in sede di conversione in legge del Dl 16/2012 attribuisce alla moglie assegnataria dell’immobile un diritto che ai fini dell’IMU deve considerarsi assimilato al diritto di abitazione: sarà quindi la moglie che dovrà scontare interamente l’imposta comunale sulla ex casa coniugale da lei utilizzata ( a decorre dalla data del provvedimento del Tribunale di separazione o divorzio), mentre al marito separato/divorziato non compete alcun obbligo di versamento per tale immobile.
Dunque Lei dovrà preoccuparsi di pagare l’IMU solo per l’immobile in cui attualmente risiede.
Sergio Scicchitano
Devo pagare l’IMU per la casa dove abita la mia ex moglie?
Egregio avvocato,
sono comproprietario di un immobile sito in Roma insieme con la mia ex moglie ( 50% ciascuno). In detto immobile abita la mia ex moglie con mio figlio di 12 anni in quanto il Tribunale ha assegnato la casa coniugale alla mia ex moglie. Io risiedo attualmente in altra provincia (Venezia) .
Sono tenuto a pagare l’Imu sull’immobile dove vivono la mia ex moglie e mio figlio? Se sì, In quale percentuale? Posso usufruire di qualche agevolazione?
La ringrazio cordialmente.
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La disposizione introdotta in sede di conversione in legge del Dl 16/2012 attribuisce alla moglie assegnataria dell’immobile un diritto che ai fini dell’IMU deve considerarsi assimilato al diritto di abitazione: sarà quindi la moglie che dovrà scontare interamente l’imposta comunale sulla ex casa coniugale da lei utilizzata ( a decorre dalla data del provvedimento del Tribunale di separazione o divorzio), mentre al marito separato/divorziato non compete alcun obbligo di versamento per tale immobile.
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