Polizza RCA Infortuni: prorogata di un mese l'entrata in vigore del decreto
La fatidica data dell’11 ottobre 2017 è ormai giunta; i corridoi dei Tribunali e gli studi legali italiani – all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – sono stati invasi da questa nuova tematica circa l’obbligatorietà della stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale e per infortuni; ma a placare gli animi ci pensa il Ministero della Giustizia che in accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense ha prorogato di un mese l’entrata in vigore del suddetto decreto a partire proprio dal giorno in cui l’obbligo sarebbe dovuto scattare.
Il tanto dibattuto decreto 22 settembre 2016 ha infatti previsto per i numerosissimi avvocati italiani la stipula di un’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile professionale che andrà a coprire sostanzialmente tutti i danni che il legale può causare durante lo svolgimento delle sue attività ai clienti o a terzi (non sono compresi i collaboratori e familiari).
L’art. 1 co.8, e co. 9 del menzionato decreto, ha inoltre esteso la copertura assicurativa della responsabilità civile anche “ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi, nonché eventuali danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti”.
Ma se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, occorre allora riconoscere al decreto in questione il merito di aver accordato una forma di tutela ai familiari del professionista: gli eredi infatti potranno contare su una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva.
Il decreto del Ministero della Giustizia ha così voluto completare il nuovo ordinamento forense, dettando condizioni essenziali e massimali minimi per l’assicurazione, imponendo per chi è già in possesso di un’assicurazione, l’adeguamento ai nuovi standard.
La polizza dovrà coprire non solo gli errori commessi durante l’esercizio della professione, ma anche gli infortuni.
L’art. 4 infatti ha previsto la copertura degli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e che possono causare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurativi vi sono anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro, infatti verrà risarcito anche l’incidente in auto o in motorino durante le trasferte per le udienze.
Inoltre, l’avvocato sarà tenuto a comunicare al cliente ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la compagnia assicurativa e il numero della polizza.
Dure le sanzioni per chi non stipula l’assicurazione obbligatoria: è prevista la cancellazione dall’albo degli avvocati.
Dott.ssa Chiara Vaccaro
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Il tanto dibattuto decreto 22 settembre 2016 ha infatti previsto per i numerosissimi avvocati italiani la stipula di un’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile professionale che andrà a coprire sostanzialmente tutti i danni che il legale può causare durante lo svolgimento delle sue attività ai clienti o a terzi (non sono compresi i collaboratori e familiari).
L’art. 1 co.8, e co. 9 del menzionato decreto, ha inoltre esteso la copertura assicurativa della responsabilità civile anche “ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi, nonché eventuali danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti”.
Ma se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, occorre allora riconoscere al decreto in questione il merito di aver accordato una forma di tutela ai familiari del professionista: gli eredi infatti potranno contare su una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva.
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