Published On: 1 Ottobre 2017Categories: Articoli, Carlotta Mastrantoni, News

Codice Antimafia: approvate le modifiche

La Camera approva in via definitiva le modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) con 259 voti favorevoli, 107 i contrari e 28 gli astenuti.

Il D.D.L. in parola disciplinante “Modifiche al codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” – benché non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – fa già sentire i suoi effetti, irrompendo nel mondo della giustizia penale attraverso la rivisitazione di alcuni capisaldi storici del nostro processo in tema di garanzie per l’indagato/imputato tra cui spicca l’ampliamento del novero dei soggetti sottoponibili a misure di prevenzione personali e patrimoniali (di cui all’art. 1 lett. b) del D.D.L.), tra i quali figurano ora anche gli indagati di terrorismo, di assistenza agli associati a delinquere (soprattutto se implicante taluni delitti contro la P.A., tra cui il peculato, le varie forme di corruzione, la concussione e l’induzione indebita a dare o promettere utilità).

Punto chiave che la neonata disciplina andrà a modificare è inoltre il settore del controllo giudiziario d’azienda, che anima forti dibattiti in politica e nel mondo dei mass media: nuovi obblighi e garanzie di trasparenza nelle modalità di scelta dell’amministratore giudiziario, anche e soprattutto per salvaguardare l’esercizio d’impresa da eventuali infiltrazioni mafiose.

Interessante è, inoltre, l’aspetto afferente la ripresa delle aziende precedentemente sottoposte a sequestro o confisca per reati di mafia, al quale non solo viene dato più valore, ma viene altresì sottoposto al costante e rigido controllo dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (Capo V, artt. 29 e ss del D.D.L.).

Infine, non si può tralasciare l’estensione della portata applicativa dell’istituto già noto della cosidetta confisca allargata che da oggi impone una presunzione iuris tantum circa l’origine illecita del surplus di patrimonio a disposizione del soggetto che risulti condannato per i delitti in parola.

La disciplina della confisca allargata, pertanto, è divenuta equiparabile a quella della confisca di prevenzione antimafia: è infatti obbligatoria in taluni casi che dunque subiranno l’applicazione di una sanzione che normalmente sarebbe, in quanto tale, post-delictum, prima della condanna definitiva.

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Codice Antimafia: approvate le modifiche

La Camera approva in via definitiva le modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) con 259 voti favorevoli, 107 i contrari e 28 gli astenuti.

Il D.D.L. in parola disciplinante “Modifiche al codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” – benché non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – fa già sentire i suoi effetti, irrompendo nel mondo della giustizia penale attraverso la rivisitazione di alcuni capisaldi storici del nostro processo in tema di garanzie per l’indagato/imputato tra cui spicca l’ampliamento del novero dei soggetti sottoponibili a misure di prevenzione personali e patrimoniali (di cui all’art. 1 lett. b) del D.D.L.), tra i quali figurano ora anche gli indagati di terrorismo, di assistenza agli associati a delinquere (soprattutto se implicante taluni delitti contro la P.A., tra cui il peculato, le varie forme di corruzione, la concussione e l’induzione indebita a dare o promettere utilità).

Punto chiave che la neonata disciplina andrà a modificare è inoltre il settore del controllo giudiziario d’azienda, che anima forti dibattiti in politica e nel mondo dei mass media: nuovi obblighi e garanzie di trasparenza nelle modalità di scelta dell’amministratore giudiziario, anche e soprattutto per salvaguardare l’esercizio d’impresa da eventuali infiltrazioni mafiose.

Interessante è, inoltre, l’aspetto afferente la ripresa delle aziende precedentemente sottoposte a sequestro o confisca per reati di mafia, al quale non solo viene dato più valore, ma viene altresì sottoposto al costante e rigido controllo dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (Capo V, artt. 29 e ss del D.D.L.).

Infine, non si può tralasciare l’estensione della portata applicativa dell’istituto già noto della cosidetta confisca allargata che da oggi impone una presunzione iuris tantum circa l’origine illecita del surplus di patrimonio a disposizione del soggetto che risulti condannato per i delitti in parola.

La disciplina della confisca allargata, pertanto, è divenuta equiparabile a quella della confisca di prevenzione antimafia: è infatti obbligatoria in taluni casi che dunque subiranno l’applicazione di una sanzione che normalmente sarebbe, in quanto tale, post-delictum, prima della condanna definitiva.

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