Published On: 1 Ottobre 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Risoluzione del contratto: necessario fornire una prova rigorosa

Con sentenza n. 14767 del 2017 il Tribunale di Roma ha risolto la controversia tra la SOREM e la Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in merito alla risoluzione del contratto n. 566 del 07.12.2005 unilateralmente disposta dalla P.A..

Con il contratto sopra indicato la Protezione Civile aveva affidato il servizio di gestione operativa e logistica, per la durata di 9 anni decorrenti dal 22 gennaio 2006, di 16 velivoli CANADAIR CL-415 con il compito operativo primario di espletare il servizio antincendio boschivo e con compiti operativi secondari, quali lo spargimento di sostanze, il trasporto, il soccorso ed ogni altra attività richiesta.

Con decreto n. 7412 del 4.11.2010, la Protezione Civile aveva comunicato l’avvenuta risoluzione del contratto de quo per le motivazioni qui di seguito riassunte: mancata riparazione di aeromobili incidentati; irregolarità gestionali, amministrative e contabili in  ordine alla fatturazione dei crediti contestati da Protezione Civile e loro cessione a terzi; ritardi nel pagamento dei compensi dovuti ai piloti ed al personale di Sorem; mancato pagamento, per oltre un anno, delle spese di alloggio del personale all’Hotel Gestione di Vibo Valentia; gravi incidenti verificatisi durante la campagna antincendio boschiva estiva anno 2010; vicende personali del legale rappresentante Sorem; mancato pagamento di premi di polizza per la copertura assicurativa, ammissione della Sorem di avere cessato dal 25.10.2010 l’attività di volo per l’addestramento dei piloti e di non essere in grado, dal 30.10.2010, di assicurare la turnazione di equipaggi e tecnici presso le basi di Lamezia Terme e Genova.

Si tratta di circostanze che secondo il Tribunale non hanno trovato adeguato riscontro nell’istruttoria svolta avendo omesso la P.A. di avanzare mezzi istruttori (testimoni, documenti e CTU ed altro).

Al contrario risulta documentato – continua il Tribunale – che, solo qualche mese prima dell’intervenuta risoluzione, la Protezione Civile, con nota del 23.03.2010, aveva certificato che la Sorem aveva “adempiuto con regolarità alle prescrizioni contrattuali”.

Quanto alle altre inadempienze contestate, i testi escussi hanno punto per punto smentito la Protezione Civile in merito alle circostanza che:

-i due sinistri occorsi ai velivoli fossero ascrivibili alla responsabilità Sorem (trattasi di fatti accidentali);

-il personale di volo ed il personale di terra non fosse stato retribuito (risulta al contrario il pagamento sino al mese di agosto 2010);

-Sorem avesse cessato l’attività addestrativa (Sorem aveva comunicato solo la sospensione del volo addestrativo giustificandolo con il mancato pagamento delle fatture scadute);

-Sorem non avrebbe riparato dei velivoli (Sorem ha al contrario svolto la manutenzione anticipando oltretutto gli importi necessari).

Alla luce del quadro probatorio il Tribunale non ha potuto far altro che concludere per l’insussistenza di qualsiasi inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte di  Sorem accertando dunque l’infondatezza della risoluzione del contratto come disposta dalla medesima Protezione Civile.

Al contrario il Tribunale ha evidenziato la ingiustificata sospensione dei corrispettivi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, che aveva determinato una completa illiquidità della società Sorem, impedendole concretamente di operare, provocando una vera e propria paralisi dell’attività.

Tale comportamento – secondo il Tribunale – costituisce un grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto per fatto e colpa della medesima Protezione Civile.

In conclusione il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dell’appalto addebitandola alla Presidenza del Consiglio dei Ministri condannandola oltretutto al pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati e non versati per Euro 6.772.921,10 nonché al risarcimento dei danni per oltre Euro 44.930.777,00.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 1 Ottobre 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

Risoluzione del contratto: necessario fornire una prova rigorosa

Con sentenza n. 14767 del 2017 il Tribunale di Roma ha risolto la controversia tra la SOREM e la Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in merito alla risoluzione del contratto n. 566 del 07.12.2005 unilateralmente disposta dalla P.A..

Con il contratto sopra indicato la Protezione Civile aveva affidato il servizio di gestione operativa e logistica, per la durata di 9 anni decorrenti dal 22 gennaio 2006, di 16 velivoli CANADAIR CL-415 con il compito operativo primario di espletare il servizio antincendio boschivo e con compiti operativi secondari, quali lo spargimento di sostanze, il trasporto, il soccorso ed ogni altra attività richiesta.

Con decreto n. 7412 del 4.11.2010, la Protezione Civile aveva comunicato l’avvenuta risoluzione del contratto de quo per le motivazioni qui di seguito riassunte: mancata riparazione di aeromobili incidentati; irregolarità gestionali, amministrative e contabili in  ordine alla fatturazione dei crediti contestati da Protezione Civile e loro cessione a terzi; ritardi nel pagamento dei compensi dovuti ai piloti ed al personale di Sorem; mancato pagamento, per oltre un anno, delle spese di alloggio del personale all’Hotel Gestione di Vibo Valentia; gravi incidenti verificatisi durante la campagna antincendio boschiva estiva anno 2010; vicende personali del legale rappresentante Sorem; mancato pagamento di premi di polizza per la copertura assicurativa, ammissione della Sorem di avere cessato dal 25.10.2010 l’attività di volo per l’addestramento dei piloti e di non essere in grado, dal 30.10.2010, di assicurare la turnazione di equipaggi e tecnici presso le basi di Lamezia Terme e Genova.

Si tratta di circostanze che secondo il Tribunale non hanno trovato adeguato riscontro nell’istruttoria svolta avendo omesso la P.A. di avanzare mezzi istruttori (testimoni, documenti e CTU ed altro).

Al contrario risulta documentato – continua il Tribunale – che, solo qualche mese prima dell’intervenuta risoluzione, la Protezione Civile, con nota del 23.03.2010, aveva certificato che la Sorem aveva “adempiuto con regolarità alle prescrizioni contrattuali”.

Quanto alle altre inadempienze contestate, i testi escussi hanno punto per punto smentito la Protezione Civile in merito alle circostanza che:

-i due sinistri occorsi ai velivoli fossero ascrivibili alla responsabilità Sorem (trattasi di fatti accidentali);

-il personale di volo ed il personale di terra non fosse stato retribuito (risulta al contrario il pagamento sino al mese di agosto 2010);

-Sorem avesse cessato l’attività addestrativa (Sorem aveva comunicato solo la sospensione del volo addestrativo giustificandolo con il mancato pagamento delle fatture scadute);

-Sorem non avrebbe riparato dei velivoli (Sorem ha al contrario svolto la manutenzione anticipando oltretutto gli importi necessari).

Alla luce del quadro probatorio il Tribunale non ha potuto far altro che concludere per l’insussistenza di qualsiasi inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte di  Sorem accertando dunque l’infondatezza della risoluzione del contratto come disposta dalla medesima Protezione Civile.

Al contrario il Tribunale ha evidenziato la ingiustificata sospensione dei corrispettivi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, che aveva determinato una completa illiquidità della società Sorem, impedendole concretamente di operare, provocando una vera e propria paralisi dell’attività.

Tale comportamento – secondo il Tribunale – costituisce un grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto per fatto e colpa della medesima Protezione Civile.

In conclusione il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dell’appalto addebitandola alla Presidenza del Consiglio dei Ministri condannandola oltretutto al pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati e non versati per Euro 6.772.921,10 nonché al risarcimento dei danni per oltre Euro 44.930.777,00.

Avv. Gavril Zaccaria

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