Nullità del decreto di archiviazione: la sentenza della Suprema Corte
La Suprema Corte, con sentenza numero 31675 depositata il 28 giugno 2017, ha avuto modo di consolidare il seguente orientamento giurisprudenziale “L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio con la conseguente nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p. del decreto di citazione”.
Nel caso di specie il Pubblico Ministero non avvisava la persona offesa della richiesta di archiviazione formulata nonostante questa ne avesse fatto esplicita richiesta nella denuncia querela sporta.
Il Giudice di prime cure disponeva l’archiviazione del procedimento.
Adiva la Corte di Cassazione la persona offesa impugnando il provvedimento di archiviazione in quanto questo sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 408 secondo comma c.p.p. il quale così dispone “l’avviso della richiesta è notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione”.
Il ricorrente si doleva inoltre della violazione del principio del contraddittorio poiché, non avendo ricevuto l’avviso della richiesta di archiviazione, non gli era stato nemmeno consentito di opporsi eventualmente alla stessa.
La Suprema Corte condivideva quanto asserito dalla persona offesa rilevando che il provvedimento dispositivo dell’archiviazione può essere impugnato per Cassazione nel termine di 15 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento stesso solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.
Pertanto, ritenendo assolutamente sussumibile il caso di specie nell’ipotesi poc’anzi indicata, gli Ermellini annullavano senza rinvio il decreto di archiviazione impugnato disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Tribunale.
Dott. Marco Conti
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