Spese liquidate in favore dell'avvocato, parte può impugnare il quantum
Con l’ordinanza n. 13516/2017, depositata il 30 maggio 2017, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata pronunciarsi circa la legittimazione della parte ad impugnare il capo di sentenza che liquida le spese del giudizio in favore dell’Avvocato dichiaratosi antistatario.
Nel caso di specie la ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale la quale dichiarava l’inammissibilità della domanda, volta ad ottenere la rideterminazione del quantum relativo alle spese legali liquidate in favore dell’Avvocato nel primo grado di giudizio.
A fondamento di tale decisione la Corte d’Appello evidenziava il difetto di legittimazione attiva della parte ad impugnare tale capo di sentenza, essendo all’uopo legittimato il solo procuratore antistatario.
La Suprema Corte, con la pronuncia esaminata, ha preliminarmente chiarito che il provvedimento di distrazione delle spese processuali fa insorgere tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Pertanto “la parte sostanziale vittoriosa è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista”.
Diversamente, il difensore distrattario delle spese ex art. 93 c.p.c. assumerà la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame esclusivamente nel caso in cui l’impugnazione abbia ad oggetto la pronuncia di distrazione in sé considerata.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata con rinvio.
Dott. Giordano Mele
Spese liquidate in favore dell'avvocato, parte può impugnare il quantum
Con l’ordinanza n. 13516/2017, depositata il 30 maggio 2017, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata pronunciarsi circa la legittimazione della parte ad impugnare il capo di sentenza che liquida le spese del giudizio in favore dell’Avvocato dichiaratosi antistatario.
Nel caso di specie la ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello territoriale la quale dichiarava l’inammissibilità della domanda, volta ad ottenere la rideterminazione del quantum relativo alle spese legali liquidate in favore dell’Avvocato nel primo grado di giudizio.
A fondamento di tale decisione la Corte d’Appello evidenziava il difetto di legittimazione attiva della parte ad impugnare tale capo di sentenza, essendo all’uopo legittimato il solo procuratore antistatario.
La Suprema Corte, con la pronuncia esaminata, ha preliminarmente chiarito che il provvedimento di distrazione delle spese processuali fa insorgere tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore.
Pertanto “la parte sostanziale vittoriosa è legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista”.
Diversamente, il difensore distrattario delle spese ex art. 93 c.p.c. assumerà la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame esclusivamente nel caso in cui l’impugnazione abbia ad oggetto la pronuncia di distrazione in sé considerata.
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