Published On: 25 Giugno 2017Categories: Articoli, Carmen Giovannini, Diritto di famiglia

Sentenza rivoluzionaria, riscritti i parametri per gli assegni divorzili

La Corte di Cassazione con la rivoluzionaria sentenza n. 1150/2017, depositata in data 10.5.2017, ha ristabilito i parametri con i quali va riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio previsto dall’art. 5, comma 6 della legge n. 890 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987.

In particolare, nel caso di specie una donna si è vista rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata sia in primo che in secondo grado, in virtù del fatto che la stessa “non aveva dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l’incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l’altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio”.

I Magistrati del Palazzaccio, chiamati successivamente a pronunciarsi sulla questione, hanno confermato la sentenza della Corte territoriale stabilendo che nel giudizio di riconoscimento dell’assegno divorzile non bisognerà più tener conto del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” ma occorrerà fare riferimento al “raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno: se è accertato che quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.

La pronuncia di tale nuovo principio di diritto è stata altresì corredata dall’individuazione dei seguenti indici cui i Giudici dovranno attenersi al fine di accertare nella fase di giudizio sull’an debeatur la sussistenza o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, ovvero:

  1. Il possesso dei redditi di qualsiasi specie;
  2. Il possesso dei cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri latu sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza;
  3. Le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
  4. La stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Vieppiù, i Magistrati della Suprema Corte hanno specificato che l’onere probatorio della non indipendenza economica sarà sempre a carico dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile ed in particolare che il possesso di redditi e cespiti patrimoniali sarà normalmente provato documentalmente, mentre “le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo di idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.

Dott.ssa Carmen Giovannini

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Published On: 25 Giugno 2017Categories: Articoli, Carmen Giovannini, Diritto di famigliaBy

Sentenza rivoluzionaria, riscritti i parametri per gli assegni divorzili

La Corte di Cassazione con la rivoluzionaria sentenza n. 1150/2017, depositata in data 10.5.2017, ha ristabilito i parametri con i quali va riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio previsto dall’art. 5, comma 6 della legge n. 890 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987.

In particolare, nel caso di specie una donna si è vista rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata sia in primo che in secondo grado, in virtù del fatto che la stessa “non aveva dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l’incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l’altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio”.

I Magistrati del Palazzaccio, chiamati successivamente a pronunciarsi sulla questione, hanno confermato la sentenza della Corte territoriale stabilendo che nel giudizio di riconoscimento dell’assegno divorzile non bisognerà più tener conto del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” ma occorrerà fare riferimento al “raggiungimento dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno: se è accertato che quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.

La pronuncia di tale nuovo principio di diritto è stata altresì corredata dall’individuazione dei seguenti indici cui i Giudici dovranno attenersi al fine di accertare nella fase di giudizio sull’an debeatur la sussistenza o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, ovvero:

  1. Il possesso dei redditi di qualsiasi specie;
  2. Il possesso dei cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri latu sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza;
  3. Le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
  4. La stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Vieppiù, i Magistrati della Suprema Corte hanno specificato che l’onere probatorio della non indipendenza economica sarà sempre a carico dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile ed in particolare che il possesso di redditi e cespiti patrimoniali sarà normalmente provato documentalmente, mentre “le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo di idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.

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