Published On: 18 Giugno 2017Categories: Articoli, Diritto Penale, Marco Conti

Diritto di cronaca, necessario il controllo delle fonti

La Suprema Corte con sentenza n. 22202 depositata l’8 maggio 2017 statuiva il seguente principio di diritto “L’esimente del diritto di cronaca giudiziaria presuppone un controllo e un’analisi della notizia, ad opera del giornalista, che va al di là dell’affidamento in buona fede sulla fonte informativa”

Il caso di specie traeva origine da un procedimento penale esperito nei riguardi di un direttore responsabile di un quotidiano accusato di aver omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che fosse commesso, con il mezzo della pubblicazione, il reato di diffamazione contestato all’autore materiale dell’articolo incriminato.

La Corte d’Appello, condividendo le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di prime cure, confermava la condanna comminata ai danni dell’imputato all’esito del giudizio di primo grado.

Adiva dunque la Corte di Cassazione il direttore responsabile del quotidiano dolendosi di come la Corte Territoriale non avesse ritenuto applicabile l’esimente del diritto di cronaca al caso de quo.

Il ricorrente, a fondamento del proprio ricorso, sosteneva che la notizia ritenuta di carattere diffamatorio non sarebbe stata falsa bensì inesatta, di talchè non tale da configurare il reato ascritto all’autore materiale dell’articolo.

Di guisa, atteso quanto poc’anzi sostenuto, alcuna rilevanza di pregio penale avrebbe potuto assumere la condotta omissiva dell’imputato.

La Suprema Corte non condivideva le doglianze eccepite dal ricorrente sull’assunto secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca, per il giornalista corre l’obbligo di valutare e controllare la notizia in modo da fugare qualsiasi dubbio in ordine alla veridicità o meno di questa, non essendo sufficiente il mero affidamento in buona fede sulla fonte informativa.

A tal proposito la Corte di Cassazione coglieva l’occasione per ribadire un principio di diritto oggetto di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non determinano il superamento della verità del fatto stesso” (sent. cass. pen. n. 28258/2009).

Per quanto su esposto, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso promosso dall’imputato.

Dott. Marco Conti

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Diritto di cronaca, necessario il controllo delle fonti

La Suprema Corte con sentenza n. 22202 depositata l’8 maggio 2017 statuiva il seguente principio di diritto “L’esimente del diritto di cronaca giudiziaria presuppone un controllo e un’analisi della notizia, ad opera del giornalista, che va al di là dell’affidamento in buona fede sulla fonte informativa”

Il caso di specie traeva origine da un procedimento penale esperito nei riguardi di un direttore responsabile di un quotidiano accusato di aver omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che fosse commesso, con il mezzo della pubblicazione, il reato di diffamazione contestato all’autore materiale dell’articolo incriminato.

La Corte d’Appello, condividendo le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di prime cure, confermava la condanna comminata ai danni dell’imputato all’esito del giudizio di primo grado.

Adiva dunque la Corte di Cassazione il direttore responsabile del quotidiano dolendosi di come la Corte Territoriale non avesse ritenuto applicabile l’esimente del diritto di cronaca al caso de quo.

Il ricorrente, a fondamento del proprio ricorso, sosteneva che la notizia ritenuta di carattere diffamatorio non sarebbe stata falsa bensì inesatta, di talchè non tale da configurare il reato ascritto all’autore materiale dell’articolo.

Di guisa, atteso quanto poc’anzi sostenuto, alcuna rilevanza di pregio penale avrebbe potuto assumere la condotta omissiva dell’imputato.

La Suprema Corte non condivideva le doglianze eccepite dal ricorrente sull’assunto secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca, per il giornalista corre l’obbligo di valutare e controllare la notizia in modo da fugare qualsiasi dubbio in ordine alla veridicità o meno di questa, non essendo sufficiente il mero affidamento in buona fede sulla fonte informativa.

A tal proposito la Corte di Cassazione coglieva l’occasione per ribadire un principio di diritto oggetto di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non determinano il superamento della verità del fatto stesso” (sent. cass. pen. n. 28258/2009).

Per quanto su esposto, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso promosso dall’imputato.

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