
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Al fine di ottenere l’annullamento di un atto amministrativo, in alternativa al ricorso davanti al TAR, è possibile notificare un ricorso secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- il suddetto ricorso costituisce un rimedio amministrativo di carattere generale;
- detto ricorso è consentito solo contro gli atti amministrativi per soli motivi di legittimità, se si tratta di un atto definitivo o se non è possibile ricorrere contro l’atto per via gerarchica;
- può essere proposto sia per la tutela di interessi legittimi sia per la tutela di diritti soggettivi;
- il ricorso in esame va proposto con atto scritto diretto al Capo dello Stato nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Entro il predetto termine deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati (se individuabili in base all’atto oggetto del ricorso) e presentato all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente;
- il ricorso deve contenere: generalità del ricorrente; indicazione del provvedimento impugnato; motivi di impugnativa; richiesta di annullamento; sottoscrizione del ricorrente;
- il ricorrente, se sussiste la presenza di danni gravi e irreparabili, può richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con atto motivato del Ministero competente su parere conforme del Consiglio di Stato;
- il ricorso viene deciso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente in base al parere del Consiglio di Stato; in caso di proposta difforme dal parere del Consiglio di Stato da parte del Ministro quest’ultimo deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- l’amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione alla decisione del ricorso straordinario;
- non è necessario il patrocinio di un legale;
- è dovuto un contributo unificato fisso pari ad € 650,00.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Al fine di ottenere l’annullamento di un atto amministrativo, in alternativa al ricorso davanti al TAR, è possibile notificare un ricorso secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- il suddetto ricorso costituisce un rimedio amministrativo di carattere generale;
- detto ricorso è consentito solo contro gli atti amministrativi per soli motivi di legittimità, se si tratta di un atto definitivo o se non è possibile ricorrere contro l’atto per via gerarchica;
- può essere proposto sia per la tutela di interessi legittimi sia per la tutela di diritti soggettivi;
- il ricorso in esame va proposto con atto scritto diretto al Capo dello Stato nel termine perentorio di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Entro il predetto termine deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati (se individuabili in base all’atto oggetto del ricorso) e presentato all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente;
- il ricorso deve contenere: generalità del ricorrente; indicazione del provvedimento impugnato; motivi di impugnativa; richiesta di annullamento; sottoscrizione del ricorrente;
- il ricorrente, se sussiste la presenza di danni gravi e irreparabili, può richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con atto motivato del Ministero competente su parere conforme del Consiglio di Stato;
- il ricorso viene deciso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente in base al parere del Consiglio di Stato; in caso di proposta difforme dal parere del Consiglio di Stato da parte del Ministro quest’ultimo deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- l’amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione alla decisione del ricorso straordinario;
- non è necessario il patrocinio di un legale;
- è dovuto un contributo unificato fisso pari ad € 650,00.
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025, ha affermato un principio di rilevante impatto in materia di licenziamento e tutela dei lavoratori disabili. Secondo la Suprema Corte, il datore di [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]