Mancata consegna acquisti on line: è truffa
La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 18821/17 in tema di truffa ha sostenuto che a seguito della mancata consegna di merce acquistata sul web, deve ritenersi integrata la truffa contrattuale nel caso in cui, dopo il versamento del relativo acconto non vi sia la consegna del bene oggetto di compravendita e il venditore non sia rintracciabile.
Nel caso di specie un soggetto, veniva in primo grado considerato colpevole del delitto di truffa per aver messo in vendita su un sito internet un veicolo e dopo aver ricevuto per la stessa, su un conto corrente postale a suo nome, un acconto di euro 500,000, si era reso irrintracciabile ed aveva omesso di consegnare all’acquirente il rispettivo veicolo.
La Corte d’Appello qualificando il fatto come insolvenza fraudolenta ai sensi dell’art. 641 c.p., rideterminava la pena in 4 mesi di reclusione in luogo di 6 mesi di reclusione e una multa pari a Euro 500,00.
L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione circa la ritenuta insolvenza fraudolenta.
Secondo i giudici della Corte d’Appello, il soggetto aveva venduto telematicamente un veicolo ma, dopo aver ricevuto il relativo acconto aveva omesso di consegnare il suindicato bene sicché era idoneo parlare di insolvenza fraudolenta per mancanza degli artifizi e raggiri.
La Suprema Corte, non condividendo l’assunto del Collegio di secondo grado, annullava senza rinvio la sentenza impugnata sula base della seguente motivazione: “Nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l’affermazione che sussiste l’ipotesi della truffa e non dell’insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l’inadempimento contrattuale sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento (Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 268448; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015 Sabetta, Rv. 262801; Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010,Salord,Rv.246921).
Pertanto deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line”.
Dott.ssa Rosita Sovrani
Mancata consegna acquisti on line: è truffa
La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 18821/17 in tema di truffa ha sostenuto che a seguito della mancata consegna di merce acquistata sul web, deve ritenersi integrata la truffa contrattuale nel caso in cui, dopo il versamento del relativo acconto non vi sia la consegna del bene oggetto di compravendita e il venditore non sia rintracciabile.
Nel caso di specie un soggetto, veniva in primo grado considerato colpevole del delitto di truffa per aver messo in vendita su un sito internet un veicolo e dopo aver ricevuto per la stessa, su un conto corrente postale a suo nome, un acconto di euro 500,000, si era reso irrintracciabile ed aveva omesso di consegnare all’acquirente il rispettivo veicolo.
La Corte d’Appello qualificando il fatto come insolvenza fraudolenta ai sensi dell’art. 641 c.p., rideterminava la pena in 4 mesi di reclusione in luogo di 6 mesi di reclusione e una multa pari a Euro 500,00.
L’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione circa la ritenuta insolvenza fraudolenta.
Secondo i giudici della Corte d’Appello, il soggetto aveva venduto telematicamente un veicolo ma, dopo aver ricevuto il relativo acconto aveva omesso di consegnare il suindicato bene sicché era idoneo parlare di insolvenza fraudolenta per mancanza degli artifizi e raggiri.
La Suprema Corte, non condividendo l’assunto del Collegio di secondo grado, annullava senza rinvio la sentenza impugnata sula base della seguente motivazione: “Nella giurisprudenza di legittimità è pacifica l’affermazione che sussiste l’ipotesi della truffa e non dell’insolvenza fraudolenta, o del mero illecito civile, quando l’inadempimento contrattuale sia l’effetto di un precostituito proposito fraudolento (Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, P.M. in proc. Cristaldi, Rv. 268448; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015 Sabetta, Rv. 262801; Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010,Salord,Rv.246921).
Pertanto deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line”.
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