Circolazione stradale, l'assenza della possibilità di evitare l’incidente può escludere la responsabilità del conducente
Con la sentenza n. 9278/17 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della responsabilità del conducente del veicolo nei sinistri stradali.
Nel caso di specie la Suprema Corte rigettava il ricorso per Cassazione proposto dai genitori della vittima di un incidente stradale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la quale confermava quanto ritenuto dal giudice di primo grado, rigettando così nuovamente la domanda, proposta dai suddetti genitori, per la condanna del conducente del veicolo e della rispettiva compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito della perdita del figlio.
Nello specifico la Corte d’Appello rilevava la totale assenza dei presupposti per accertare la piena responsabilità del conducente in quanto risultava che, al momento del sinistro, la vittima, a bordo della sua bici, compiva un movimento talmente inatteso ed imprevedibile da non consentire al conducente stesso di impedirne l’investimento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo applicare al caso de quo il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità del conducente nell’investimento di un pedone o, nel caso di specie, di un ciclista “ può essere esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente.”
Dott. Matteo Pavia
Circolazione stradale, l'assenza della possibilità di evitare l’incidente può escludere la responsabilità del conducente
Con la sentenza n. 9278/17 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della responsabilità del conducente del veicolo nei sinistri stradali.
Nel caso di specie la Suprema Corte rigettava il ricorso per Cassazione proposto dai genitori della vittima di un incidente stradale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la quale confermava quanto ritenuto dal giudice di primo grado, rigettando così nuovamente la domanda, proposta dai suddetti genitori, per la condanna del conducente del veicolo e della rispettiva compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito della perdita del figlio.
Nello specifico la Corte d’Appello rilevava la totale assenza dei presupposti per accertare la piena responsabilità del conducente in quanto risultava che, al momento del sinistro, la vittima, a bordo della sua bici, compiva un movimento talmente inatteso ed imprevedibile da non consentire al conducente stesso di impedirne l’investimento.
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo applicare al caso de quo il principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità del conducente nell’investimento di un pedone o, nel caso di specie, di un ciclista “ può essere esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente.”
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