Published On: 22 Aprile 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Matteo Pavia

Il processo di notificazione nel procedimento tributario

Con la sentenza n. 5889/2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul tema del processo di notificazione nel procedimento tributario.

Nel caso di specie, la Sez. tributaria della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale dichiarava la nullità della sentenza emessa nel procedimento di primo grado a causa dell’inammissibilità del ricorso introduttivo poiché tardivamente proposto.

Nello specifico, il contribuente spediva il ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF che rilevava delle plusvalenze per l’anno 1998, in una busta chiusa il 21 maggio del 2004, ma la Commissione Tributaria adita ne aveva disponibilità materiale solo in data 25 maggio e, di conseguenza, oltre il termine di impugnazione, il cui giorno veniva a cadere in data 23 maggio.

Alla luce di tutto quanto suesposto, la CTR rinveniva una chiara inosservanza dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, il quale stabilisce che, nel procedimento tributario, il ricorso va trasmesso sotto forma di plico aperto senza busta con avviso di ricevimento, e la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto; pertanto, nel caso in cui venga trasmesso in busta chiusa, la CTR ha ritenuto che la tempestività della notifica risulti provata dalla apposizione, sulla busta, del protocollo e della data di arrivo da parte della Commissione tributaria adita.

Avverso la pronuncia di inammissibilità emessa dalla CTR, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che il ricorso introduttivo del procedimento tributario doveva considerarsi tempestivamente notificato alla Commissione Tributaria adita in quanto, non essendo pervenuta da parte del destinatario alcuna contestazione circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato, non vi erano gli elementi validi per sostenere una inosservanza della norma.

La Corte di Cassazione, uniformandosi a quanto già deciso in precedenza (Cass. n. 915 del 2006 e Cass. n. 15309 del 2014) ha ritenuto che nel processo tributario “la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2; poiché, infatti, la prescrizione relativa all’invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dell’art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario“.

Dott. Matteo Pavia

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 22 Aprile 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Matteo PaviaBy

Il processo di notificazione nel procedimento tributario

Con la sentenza n. 5889/2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul tema del processo di notificazione nel procedimento tributario.

Nel caso di specie, la Sez. tributaria della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale dichiarava la nullità della sentenza emessa nel procedimento di primo grado a causa dell’inammissibilità del ricorso introduttivo poiché tardivamente proposto.

Nello specifico, il contribuente spediva il ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF che rilevava delle plusvalenze per l’anno 1998, in una busta chiusa il 21 maggio del 2004, ma la Commissione Tributaria adita ne aveva disponibilità materiale solo in data 25 maggio e, di conseguenza, oltre il termine di impugnazione, il cui giorno veniva a cadere in data 23 maggio.

Alla luce di tutto quanto suesposto, la CTR rinveniva una chiara inosservanza dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, il quale stabilisce che, nel procedimento tributario, il ricorso va trasmesso sotto forma di plico aperto senza busta con avviso di ricevimento, e la notifica si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto; pertanto, nel caso in cui venga trasmesso in busta chiusa, la CTR ha ritenuto che la tempestività della notifica risulti provata dalla apposizione, sulla busta, del protocollo e della data di arrivo da parte della Commissione tributaria adita.

Avverso la pronuncia di inammissibilità emessa dalla CTR, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che il ricorso introduttivo del procedimento tributario doveva considerarsi tempestivamente notificato alla Commissione Tributaria adita in quanto, non essendo pervenuta da parte del destinatario alcuna contestazione circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato, non vi erano gli elementi validi per sostenere una inosservanza della norma.

La Corte di Cassazione, uniformandosi a quanto già deciso in precedenza (Cass. n. 915 del 2006 e Cass. n. 15309 del 2014) ha ritenuto che nel processo tributario “la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2; poiché, infatti, la prescrizione relativa all’invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all’individuazione dell’atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato ai sensi dell’art. 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario“.

Dott. Matteo Pavia

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.