Published On: 2 Aprile 2017Categories: Andrea Paolucci, Articoli, Diritto amministrativo

Edilizia, legittima l'ordinanza di demolizione della serra se è copertura stabile

“È legittima l’ordinanza di demolizione della serra costruita senza autorizzazione allorché il manufatto presenti tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra copertura stabile trattandosi di esercizio attività vincolata in funzione di repressione di illeciti amministrativi ed essendo l’interesse pubblico in re ipsa”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 915 del 28 febbraio 2017.

La ricorrente impugnava il provvedimento n. 73/88 del 7 luglio 1988 con cui il Sindaco del Comune di Prato le aveva ingiunto ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 la demolizione del manufatto, abusivamente realizzato, consistente in una serra per attività di floricoltura ubicata nel medesimo comune.

Il TAR Toscana, sede di Firenze, con sentenza n. 2817/2006 accoglieva il ricorso.

Il Comune di Prato, pertanto, proponeva appello avverso la predetta sentenza.

I Giudici di Palazzo Spada, aditi in merito alla questione, hanno ritenuto che “Nel caso di specie è rimasto provato che il manufatto presenta tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra a copertura stabile, giacché come risulta anche dal verbale del 21.6.1988 essa è realizzata in metallo e plastica; è dotata di copertura a chiusura meccanica; di impianto di climatizzazione; è pavimentata in cemento e sulla platea cementizia insistono imponenti vasche, anch’esse in cemento. Pertanto, a prescindere dall’indagine circa la natura agricola o meno dell’area su cui il manufatto insiste, è certo che lo stesso, in quanto destinato al ricovero stabile e permanente di colture bisognose di copertura ordinaria, necessitasse pur sempre di titolo abilitativo. L’ordinanza di demolizione, pertanto, si palesa del tutto legittima (e doverosa) trattandosi di esercizio attività vincolata in funzione di repressione di illeciti amministrativi ed essendo l’interesse pubblico in re ipsa.”.

L’appello, di conseguenza, veniva accolto.

Dott. Andrea Paolucci

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Edilizia, legittima l'ordinanza di demolizione della serra se è copertura stabile

“È legittima l’ordinanza di demolizione della serra costruita senza autorizzazione allorché il manufatto presenti tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra copertura stabile trattandosi di esercizio attività vincolata in funzione di repressione di illeciti amministrativi ed essendo l’interesse pubblico in re ipsa”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 915 del 28 febbraio 2017.

La ricorrente impugnava il provvedimento n. 73/88 del 7 luglio 1988 con cui il Sindaco del Comune di Prato le aveva ingiunto ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 la demolizione del manufatto, abusivamente realizzato, consistente in una serra per attività di floricoltura ubicata nel medesimo comune.

Il TAR Toscana, sede di Firenze, con sentenza n. 2817/2006 accoglieva il ricorso.

Il Comune di Prato, pertanto, proponeva appello avverso la predetta sentenza.

I Giudici di Palazzo Spada, aditi in merito alla questione, hanno ritenuto che “Nel caso di specie è rimasto provato che il manufatto presenta tutte le caratteristiche per essere qualificato come serra a copertura stabile, giacché come risulta anche dal verbale del 21.6.1988 essa è realizzata in metallo e plastica; è dotata di copertura a chiusura meccanica; di impianto di climatizzazione; è pavimentata in cemento e sulla platea cementizia insistono imponenti vasche, anch’esse in cemento. Pertanto, a prescindere dall’indagine circa la natura agricola o meno dell’area su cui il manufatto insiste, è certo che lo stesso, in quanto destinato al ricovero stabile e permanente di colture bisognose di copertura ordinaria, necessitasse pur sempre di titolo abilitativo. L’ordinanza di demolizione, pertanto, si palesa del tutto legittima (e doverosa) trattandosi di esercizio attività vincolata in funzione di repressione di illeciti amministrativi ed essendo l’interesse pubblico in re ipsa.”.

L’appello, di conseguenza, veniva accolto.

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