L’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10020 depositata il 1° marzo 2017, ha stabilito: “ (…) quando l’imputato richiede di essere sottoposto ad interrogatorio, a seguito della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini, egli esercita un diritto potestativo che ha efficacia vincolante per il PM”.
Gli Ermellini pervenivano all’enunciazione del principio di diritto succitato, all’esito di un procedimento penale che vedeva condannato il comandante di una motonave per aver omesso di effettuare immediato rapporto all’autorità marittima in ordine ad un’avaria al motore.
In persona del proprio legale, adiva la Suprema Corte l’imputato, dolendosi di non aver avuto riscontro da parte della Procura in ordine all’esplicita richiesta da questi avanzata di essere interrogato a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini ricevuto.
Difatti, l’art. 415 bis c.p.p. espressamente prevede al comma 3 la facoltà dell’indagato di essere sottoposto ad interrogatorio una volta ricevuto l’avviso di conclusione dell’attività investigativa di cui è stato oggetto. Vieppiù, tale richiesta non può essere ignorata dal Pubblico ministero il quale deve necessariamente darvi seguito.
Ovviamente, come del resto viene ribadito dalla Suprema Corte nel corpo della sentenza in commento, tale obbligo sancito in capo al p.m. dalla norma de qua, viene meno nel caso in cui “l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio venga emesso, ma rimanga senza esito per fatto addebitabile esclusivamente all’indagato che vi rinunci, o non si presenti senza giustificazione”.
Ordunque, non avendo riscontrato nel caso di specie una tale evenienza, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza eccepita dal ricorrente sull’assunto secondo cui l’omesso interrogatorio da parte del Pubblico Ministero costituisse una violazione delle garanzie contenute nella norma di cui all’art. 415 bis c.p.p., tale da determinare la nullità di tutti gli atti processuali seguenti e dunque anche della sentenza.
Per quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disponeva la restituzione degli atti alla Procura.
Dott. Marco Conti
L’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10020 depositata il 1° marzo 2017, ha stabilito: “ (…) quando l’imputato richiede di essere sottoposto ad interrogatorio, a seguito della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini, egli esercita un diritto potestativo che ha efficacia vincolante per il PM”.
Gli Ermellini pervenivano all’enunciazione del principio di diritto succitato, all’esito di un procedimento penale che vedeva condannato il comandante di una motonave per aver omesso di effettuare immediato rapporto all’autorità marittima in ordine ad un’avaria al motore.
In persona del proprio legale, adiva la Suprema Corte l’imputato, dolendosi di non aver avuto riscontro da parte della Procura in ordine all’esplicita richiesta da questi avanzata di essere interrogato a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini ricevuto.
Difatti, l’art. 415 bis c.p.p. espressamente prevede al comma 3 la facoltà dell’indagato di essere sottoposto ad interrogatorio una volta ricevuto l’avviso di conclusione dell’attività investigativa di cui è stato oggetto. Vieppiù, tale richiesta non può essere ignorata dal Pubblico ministero il quale deve necessariamente darvi seguito.
Ovviamente, come del resto viene ribadito dalla Suprema Corte nel corpo della sentenza in commento, tale obbligo sancito in capo al p.m. dalla norma de qua, viene meno nel caso in cui “l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio venga emesso, ma rimanga senza esito per fatto addebitabile esclusivamente all’indagato che vi rinunci, o non si presenti senza giustificazione”.
Ordunque, non avendo riscontrato nel caso di specie una tale evenienza, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza eccepita dal ricorrente sull’assunto secondo cui l’omesso interrogatorio da parte del Pubblico Ministero costituisse una violazione delle garanzie contenute nella norma di cui all’art. 415 bis c.p.p., tale da determinare la nullità di tutti gli atti processuali seguenti e dunque anche della sentenza.
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