Sogno nel castello, Cassazione annulla testamento redatto con ‘mano guidata’
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile- 2, ordinanza n. 5505/17; depositata il 6 marzo ha confermato la nullità di un testamento redatto con ‘mano guidata’.
I fatti si sono svolti a Torino dove la Corte d’appello aveva dichiarato nullo un testamento datato 29/09/1997, in cui il defunto lasciava alla moglie il castello di sua proprietà, con tutti i suoi arredi e la tenuta circostante. La Corte territoriale, però, aveva stabilito la nullità del testamento in quanto mancante del requisito dell’olografia. Il testamento, infatti, era stato scritto dal defunto, affetto da un tremolio alla mano, grazie alla guida di un amico di vecchia data che di fatto aveva ‘guidato’ la mano del deceduto. La moglie ricorre in Cassazione.
Il Collegio di legittimità ha qui l’occasione di ribadire il principio giurisprudenziale secondo cui l’aiuto e la guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione del testamento olografo, escludono di per sé il requisito dell’autografia di tale documento, indispensabile per la sua validità, «a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore».
Ma, proseguono gli Ermellini, nella circostanza in cui il testatore si sia fatto guidare la mano solo per scrivere la data della scheda con maggiore chiarezza la validità o meno della stessa comporta solo l’annullabilità e non anche la nullità del testamento, come nel caso di specie, dove l’intervento del terzo ha riguardato l’intero testo.
Viste queste premesse e valutato che «essendo l’intervento di un terzo che guidi la mano del testatore, condotta idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio», la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la moglie al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Chiara Vaccaro
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Il Collegio di legittimità ha qui l’occasione di ribadire il principio giurisprudenziale secondo cui l’aiuto e la guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione del testamento olografo, escludono di per sé il requisito dell’autografia di tale documento, indispensabile per la sua validità, «a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore».
Ma, proseguono gli Ermellini, nella circostanza in cui il testatore si sia fatto guidare la mano solo per scrivere la data della scheda con maggiore chiarezza la validità o meno della stessa comporta solo l’annullabilità e non anche la nullità del testamento, come nel caso di specie, dove l’intervento del terzo ha riguardato l’intero testo.
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