Published On: 12 Marzo 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Matteo Pavia

Accertamenti tributari: Agenzia delle Entrate deve allegare anche il PVC

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 562/2017, ha affrontato il tema degli accertamenti tributari.

Il caso in oggetto trae le sue origini da avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava nei confronti di un artista maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, a titolo di lavoro autonomo, ed erogati da un’agenzia di spettacolo.

Dopo il rigetto da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, l’artista in questione impugnava la pronuncia di primo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

La CTR di Salerno, accogliendo quanto eccepito dal contribuente e annullando la pronuncia di primo grado, riconosceva l’assenza della motivazione dell’atto amministrativo, in quanto non risultava allegato il PVC della Guardia di Finanza redatto in danno dell’agenzia artistica.

Contro la decisione della CTR di Salerno, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che l’allegazione del PVC, all’avviso di accertamento, non fosse necessaria.

La Suprema Corte, ritenendo espressamente che “Lo statuto del Contribuente (L. n. 212 del 2000) all’art. 7, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, stabilisce che questi devono essere motivati” e nello specifico che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto (per relationem), questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.”, rilevava la sussistenza della violazione del citato art. 7  e di conseguenza rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, condannandola inoltre al pagamento delle spese di lite.

Dott. Matteo Pavia

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Published On: 12 Marzo 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Matteo PaviaBy

Accertamenti tributari: Agenzia delle Entrate deve allegare anche il PVC

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 562/2017, ha affrontato il tema degli accertamenti tributari.

Il caso in oggetto trae le sue origini da avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava nei confronti di un artista maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, a titolo di lavoro autonomo, ed erogati da un’agenzia di spettacolo.

Dopo il rigetto da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, l’artista in questione impugnava la pronuncia di primo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

La CTR di Salerno, accogliendo quanto eccepito dal contribuente e annullando la pronuncia di primo grado, riconosceva l’assenza della motivazione dell’atto amministrativo, in quanto non risultava allegato il PVC della Guardia di Finanza redatto in danno dell’agenzia artistica.

Contro la decisione della CTR di Salerno, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che l’allegazione del PVC, all’avviso di accertamento, non fosse necessaria.

La Suprema Corte, ritenendo espressamente che “Lo statuto del Contribuente (L. n. 212 del 2000) all’art. 7, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, stabilisce che questi devono essere motivati” e nello specifico che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto (per relationem), questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.”, rilevava la sussistenza della violazione del citato art. 7  e di conseguenza rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, condannandola inoltre al pagamento delle spese di lite.

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