Published On: 12 Marzo 2017Categories: Articoli, Diritto Penale, Marco Conti

Persona offesa non costituita parte civile, illegittima la condanna alle spese

Il caso specifico trae origine da un procedimento penale esperito ai danni di un soggetto imputato del reato di cui all’art. 572 C.P. che rubrica “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”. Questi, infatti, era accusato di aver tenuto condotte ingiuriose e fortemente aggressive nei riguardi dei genitori con lui conviventi.

Il giudice di prime cure condannava l’imputato per il reato a lui ascritto ad anni due di reclusione.

L’imputato ricorreva presso la Corte Territoriale la quale, in piena condivisione con le argomentazioni dedotte dal Tribunale, confermava la medesima pena prevista nella sentenza emessa in primo grado e disponeva, inoltre, la condanna alle spese in favore della parte civile.

Adiva dunque la Suprema Corte l’imputato dolendosi della mancanza di due elementi indefettibili ai fini della configurabilità del reato ascrittogli: la sistematicità delle condotte di sopraffazione e la volontà di sopraffazione sui propri familiari. Difatti, secondo il ricorrente, l’arco temporale in cui si sarebbero verificati i fatti contestati, sarebbe stato troppo esiguo per concretizzare quella “sistematicità” richiesta dalla norma di cui all’art. 572 c.p. In più, le contestate condotte violente, si sarebbero realizzate in episodi sporadici quale conseguenza di mere incomprensioni.

Vieppiù, il ricorrente impugnava il provvedimento emesso dalla Corte Territoriale nella parte in cui prevedeva la condanna alle spese in favore delle vittime, sull’assunto secondo cui queste ultime non avevano provveduto, nei precedenti gradi di giudizio, a costituirsi parti civili.

La Corte di Cassazione respingeva le doglianze relative alla non configurabilità del reato contestato, ritenendo di pregio, invece, l’ulteriore motivo di ricorso relativo alla condanna alle spese. Difatti non risultava che le persone offese avessero in primis presentato richiesta di liquidazione del danno, in secundis che si fossero costituite come parte civile.

Per quanto su esposto la Suprema Corte, con sentenza n.6070/17 depositata il 9 febbraio, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili, di fatto eliminandole. Dichiarava inammissibile il ricorso per il resto.

Dott. Marco Conti

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Published On: 12 Marzo 2017Categories: Articoli, Diritto Penale, Marco ContiBy

Persona offesa non costituita parte civile, illegittima la condanna alle spese

Il caso specifico trae origine da un procedimento penale esperito ai danni di un soggetto imputato del reato di cui all’art. 572 C.P. che rubrica “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”. Questi, infatti, era accusato di aver tenuto condotte ingiuriose e fortemente aggressive nei riguardi dei genitori con lui conviventi.

Il giudice di prime cure condannava l’imputato per il reato a lui ascritto ad anni due di reclusione.

L’imputato ricorreva presso la Corte Territoriale la quale, in piena condivisione con le argomentazioni dedotte dal Tribunale, confermava la medesima pena prevista nella sentenza emessa in primo grado e disponeva, inoltre, la condanna alle spese in favore della parte civile.

Adiva dunque la Suprema Corte l’imputato dolendosi della mancanza di due elementi indefettibili ai fini della configurabilità del reato ascrittogli: la sistematicità delle condotte di sopraffazione e la volontà di sopraffazione sui propri familiari. Difatti, secondo il ricorrente, l’arco temporale in cui si sarebbero verificati i fatti contestati, sarebbe stato troppo esiguo per concretizzare quella “sistematicità” richiesta dalla norma di cui all’art. 572 c.p. In più, le contestate condotte violente, si sarebbero realizzate in episodi sporadici quale conseguenza di mere incomprensioni.

Vieppiù, il ricorrente impugnava il provvedimento emesso dalla Corte Territoriale nella parte in cui prevedeva la condanna alle spese in favore delle vittime, sull’assunto secondo cui queste ultime non avevano provveduto, nei precedenti gradi di giudizio, a costituirsi parti civili.

La Corte di Cassazione respingeva le doglianze relative alla non configurabilità del reato contestato, ritenendo di pregio, invece, l’ulteriore motivo di ricorso relativo alla condanna alle spese. Difatti non risultava che le persone offese avessero in primis presentato richiesta di liquidazione del danno, in secundis che si fossero costituite come parte civile.

Per quanto su esposto la Suprema Corte, con sentenza n.6070/17 depositata il 9 febbraio, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili, di fatto eliminandole. Dichiarava inammissibile il ricorso per il resto.

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