Sì della Camera, nuova riforma fallimentare ora al Senato
La Camera dei Deputati, in data 1/2/2017 ha approvato il disegno di legge n. 3671- bis relativo alla nuova riforma della legge fallimentare, frutto del lungo lavoro della Commissione Rordorf.
Denominata “Delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, la nuova riforma presenta un carattere decisamente innovativo, teso a modificare largamente l’intera impostazione che la legge fallimentare ha avuto sinora, ponendosi, tuttavia, in un rapporto di continuità con i precedenti interventi legislativi.
L’obiettivo principale è certamente quello di intervenire prima che la crisi d’impresa diventi irreversibile, favorendo mediazioni tra i creditori e i debitori al fine di incentivare un ampio uso delle soluzioni negoziali della crisi. Infatti, una delle importanti novità riguarda l’introduzione di una nuova procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura extragiudiziale, affidata ad un apposito organismo, istituito presso ciascuna Camera di Commercio, che ha il compito di assistere il debitore nella gestione della crisi e delle trattative con i creditori.
Al fine di agevolare l’utilizzo della suddetta procedura, da un lato è fatto obbligo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, enti previdenziali ecc.) di segnalare immediatamente agli organi della procedura inadempimenti di importo rilevante – obbligo che nelle società ricade sugli organi di controllo societari, o sul revisore contabile o sulle società di revisione -, dall’altro sono previste misure premiali (di natura patrimoniale o in termini di responsabilità personale) in capo all’imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che ricorre ad altre soluzioni di crisi.
Altre novità riguardano la procedura di fallimento e l’istituto del concordato preventivo. Riguardo la prima, la riforma prevede innanzitutto, al fine di superare l’aurea di negatività che ha sempre contraddistinto la procedura fallimentare, la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” e, inoltre, un riordino della procedura, soprattutto nella fase di liquidazione dell’attivo. Infatti, è prevista l’adozione di un nuovo sistema di vendita basato sulla creazione di un mercato telematico unificato per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali, con possibilità di acquistarli con denaro o per mezzo di appositi titoli.
In riferimento all’istituto concordatario, la riforma circoscrive l’istituto del concordato preventivo alla sola ipotesi del concordato con continuità aziendale, allo scopo di favorire la prosecuzione dell’impresa in capo all’imprenditore stesso, o ad un terzo, e di abbattere gli alti costi dei concordati, che molto spesso assumono soltanto finalità liquidatorie. Inoltre, un’ulteriore novità riguarda la previsione di una disciplina concordataria apposita per i gruppi d’impresa, per i quali sono previsti specifici obblighi dichiarativi come ad esempio il deposito del bilancio consolidato, ove redatto, allo scopo di informare la procedura sui legami partecipativi esistenti tra le società. Per di più, è permesso alle imprese del gruppo in crisi o insolventi di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione al concordato preventivo.
Infine, un’ulteriore modifica interessa i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti: infatti, la riforma, allo scopo di favorirne un largo utilizzo, prevede un riordino della disciplina, estendendone l’applicazione anche agli intermediari finanziari.
Ora, il destino della nuova riforma fallimentare è nelle mani del Senato, il quale, nei prossimi mesi, dovrà pronunciarsi al riguardo.
Dott. Matteo Pavia
Sì della Camera, nuova riforma fallimentare ora al Senato
La Camera dei Deputati, in data 1/2/2017 ha approvato il disegno di legge n. 3671- bis relativo alla nuova riforma della legge fallimentare, frutto del lungo lavoro della Commissione Rordorf.
Denominata “Delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, la nuova riforma presenta un carattere decisamente innovativo, teso a modificare largamente l’intera impostazione che la legge fallimentare ha avuto sinora, ponendosi, tuttavia, in un rapporto di continuità con i precedenti interventi legislativi.
L’obiettivo principale è certamente quello di intervenire prima che la crisi d’impresa diventi irreversibile, favorendo mediazioni tra i creditori e i debitori al fine di incentivare un ampio uso delle soluzioni negoziali della crisi. Infatti, una delle importanti novità riguarda l’introduzione di una nuova procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura extragiudiziale, affidata ad un apposito organismo, istituito presso ciascuna Camera di Commercio, che ha il compito di assistere il debitore nella gestione della crisi e delle trattative con i creditori.
Al fine di agevolare l’utilizzo della suddetta procedura, da un lato è fatto obbligo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, enti previdenziali ecc.) di segnalare immediatamente agli organi della procedura inadempimenti di importo rilevante – obbligo che nelle società ricade sugli organi di controllo societari, o sul revisore contabile o sulle società di revisione -, dall’altro sono previste misure premiali (di natura patrimoniale o in termini di responsabilità personale) in capo all’imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che ricorre ad altre soluzioni di crisi.
Altre novità riguardano la procedura di fallimento e l’istituto del concordato preventivo. Riguardo la prima, la riforma prevede innanzitutto, al fine di superare l’aurea di negatività che ha sempre contraddistinto la procedura fallimentare, la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” e, inoltre, un riordino della procedura, soprattutto nella fase di liquidazione dell’attivo. Infatti, è prevista l’adozione di un nuovo sistema di vendita basato sulla creazione di un mercato telematico unificato per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali, con possibilità di acquistarli con denaro o per mezzo di appositi titoli.
In riferimento all’istituto concordatario, la riforma circoscrive l’istituto del concordato preventivo alla sola ipotesi del concordato con continuità aziendale, allo scopo di favorire la prosecuzione dell’impresa in capo all’imprenditore stesso, o ad un terzo, e di abbattere gli alti costi dei concordati, che molto spesso assumono soltanto finalità liquidatorie. Inoltre, un’ulteriore novità riguarda la previsione di una disciplina concordataria apposita per i gruppi d’impresa, per i quali sono previsti specifici obblighi dichiarativi come ad esempio il deposito del bilancio consolidato, ove redatto, allo scopo di informare la procedura sui legami partecipativi esistenti tra le società. Per di più, è permesso alle imprese del gruppo in crisi o insolventi di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione al concordato preventivo.
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