Published On: 12 Febbraio 2017Categories: Articoli, Ettore Salvatore Masullo, News

Tutela del vino: approvata la legge 238

Con la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato una disciplina organica in materia di coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

La nuova legge ha la finalità di salvaguardare un patrimonio culturale nazionale come il settore vitivinicolo negli aspetti della sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale, prevedendo delle regole certe in ottemperanza alle normative europee del settore.

La normativa stabilisce una serie di obblighi in capo agli operatori del settore a tutti i livelli, come l’obbligo per i titolari di cantine e stabilimenti enologici di inviare all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane la planimetria dettagliata dei locali, oppure la possibilità di raccogliere le uve solo a partire dal 1°agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno. 

La parte centrale della riforma riguarda senza dubbio la tutela del legame viscerale tra il vino e il suo territorio di appartenenza e per questo la legge detta una serie di regole sulle denominazioni che è possibile attribuire ai singoli vini (Doc, Dogc, Igt) e sulle zone di produzione degli stessi.

Sarà pertanto possibile attribuire le denominazioni dei territori sulle etichette dei vini prodotti nei suddetti territori ovvero in quelli adiacenti, ma solo laddove esistano analoghe condizioni ambientali e se nei vigneti siano praticate le stesse “tecniche colturali” della zona principale.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Published On: 12 Febbraio 2017Categories: Articoli, Ettore Salvatore Masullo, NewsBy

Tutela del vino: approvata la legge 238

Con la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato una disciplina organica in materia di coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

La nuova legge ha la finalità di salvaguardare un patrimonio culturale nazionale come il settore vitivinicolo negli aspetti della sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale, prevedendo delle regole certe in ottemperanza alle normative europee del settore.

La normativa stabilisce una serie di obblighi in capo agli operatori del settore a tutti i livelli, come l’obbligo per i titolari di cantine e stabilimenti enologici di inviare all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane la planimetria dettagliata dei locali, oppure la possibilità di raccogliere le uve solo a partire dal 1°agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno. 

La parte centrale della riforma riguarda senza dubbio la tutela del legame viscerale tra il vino e il suo territorio di appartenenza e per questo la legge detta una serie di regole sulle denominazioni che è possibile attribuire ai singoli vini (Doc, Dogc, Igt) e sulle zone di produzione degli stessi.

Sarà pertanto possibile attribuire le denominazioni dei territori sulle etichette dei vini prodotti nei suddetti territori ovvero in quelli adiacenti, ma solo laddove esistano analoghe condizioni ambientali e se nei vigneti siano praticate le stesse “tecniche colturali” della zona principale.

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