
Notifiche telematiche, il decreto di citazione a giudizio inviato al difensore sbagliato
La Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, con la sentenza n. 3609/17, depositata il 24 gennaio, si è pronunciata in tema di notifiche telematiche.
Il caso di specie ha come oggetto un decreto di citazione a giudizio notificato in via telematica al difensore sbagliato.
Artefice di tale errore è stata la Cancelleria della Corte d’Appello di L’Aquila che ha notificato siffatto decreto non al difensore di fiducia del condannato bensì ad un altro difensore che porta lo stesso cognome.
L’imputato, condannato per violazione degli obblighi familiari, ha pertanto impugnato la sentenza emessa dalla suddetta Corte d’Appello, con la quale era stata in parte riformata la pena precedentemente inflittagli dai Giudici di primo grado, proponendo ricorso per Cassazione.
Con tale ricorso per Cassazione si chiedeva “previa remissione in termini del ricorrente, l’annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 601 n. 5, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte di appello”.
La Suprema Corte ha verificato e accertato dagli atti che il difensore di fiducia del ricorrente fosse una persona diversa dal legale cui invece la Cancelleria aveva erroneamente notificato il decreto di citazione a giudizio e ha precisato che “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., – quando ne è obbligatoria la presenza, – e non rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen,. perché viene leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c) CEDU”.
La Suprema Corte ha pertanto accolto il ricorso e annullato la sentenza rinviando al Giudice d’Appello.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Artefice di tale errore è stata la Cancelleria della Corte d’Appello di L’Aquila che ha notificato siffatto decreto non al difensore di fiducia del condannato bensì ad un altro difensore che porta lo stesso cognome.
L’imputato, condannato per violazione degli obblighi familiari, ha pertanto impugnato la sentenza emessa dalla suddetta Corte d’Appello, con la quale era stata in parte riformata la pena precedentemente inflittagli dai Giudici di primo grado, proponendo ricorso per Cassazione.
Con tale ricorso per Cassazione si chiedeva “previa remissione in termini del ricorrente, l’annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 601 n. 5, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte di appello”.
La Suprema Corte ha verificato e accertato dagli atti che il difensore di fiducia del ricorrente fosse una persona diversa dal legale cui invece la Cancelleria aveva erroneamente notificato il decreto di citazione a giudizio e ha precisato che “l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., – quando ne è obbligatoria la presenza, – e non rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen,. perché viene leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c) CEDU”.
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Dott.ssa Carmen Giovannini
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