Published On: 5 Febbraio 2017Categories: Articoli, Diritto fallimentare, Matteo Pavia

Concordato fallimentare: la dichiarazione di dissenso è valida se indirizzata al curatore?

Con sentenza n. 25416/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità della dichiarazione di dissenso presentata dal creditore in presenza di una proposta di concordato fallimentare.

Nel caso in questione la Sezione VI della Suprema Corte si è pronunciata rigettando il ricorso dell’Agente delle riscossioni, il quale impugnava il decreto del Tribunale di Foggia che, previo accertamento dell’assenza di opposizioni o dichiarazioni di dissenso presentate dai creditori nel termine stabilito dal giudice delegato, ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla società fallita.

Nello specifico l’Agente delle riscossioni eccepiva un vizio nella procedura di accertamento in quanto la sua dichiarazione di dissenso, seppur depositata oltre il termine perentorio stabilito dal giudice delegato, era stata inviata tempestivamente al curatore.

La Corte di Cassazione, uniformandosi a quanto disposto dall’art. 125 legge fallimentare, ha chiarito come la dichiarazione di dissenso, benché indirizzata tempestivamente al curatore, non è da ritenersi valida, in quanto, come enunciato dal suddetto articolo, deve essere depositata necessariamente nella cancelleria del tribunale. 

Dott. Matteo Pavia

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Published On: 5 Febbraio 2017Categories: Articoli, Diritto fallimentare, Matteo PaviaBy

Concordato fallimentare: la dichiarazione di dissenso è valida se indirizzata al curatore?

Con sentenza n. 25416/2016 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità della dichiarazione di dissenso presentata dal creditore in presenza di una proposta di concordato fallimentare.

Nel caso in questione la Sezione VI della Suprema Corte si è pronunciata rigettando il ricorso dell’Agente delle riscossioni, il quale impugnava il decreto del Tribunale di Foggia che, previo accertamento dell’assenza di opposizioni o dichiarazioni di dissenso presentate dai creditori nel termine stabilito dal giudice delegato, ha omologato il concordato fallimentare proposto dalla società fallita.

Nello specifico l’Agente delle riscossioni eccepiva un vizio nella procedura di accertamento in quanto la sua dichiarazione di dissenso, seppur depositata oltre il termine perentorio stabilito dal giudice delegato, era stata inviata tempestivamente al curatore.

La Corte di Cassazione, uniformandosi a quanto disposto dall’art. 125 legge fallimentare, ha chiarito come la dichiarazione di dissenso, benché indirizzata tempestivamente al curatore, non è da ritenersi valida, in quanto, come enunciato dal suddetto articolo, deve essere depositata necessariamente nella cancelleria del tribunale. 

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