Published On: 5 Febbraio 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Marco Campanini

Medico non risponde al cercapersone, no al licenziamento

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 856/2017 pubblicata il 16 gennaio 2017.

In detta pronuncia la Corte ha sostenuto che non si possa assumere che il medico, per il sol fatto di non aver risposto al cercapersone durante il proprio turno di lavoro, abbia deliberatamente abbandonato il posto di lavoro stesso e, per tale ragione, subire procedura di licenziamento.

I Giudici di legittimità, in accoglimento delle doglianze del ricorrente ed in ciò discostandosi da quanto statuito dalla Corte di Appello precedentemente adita, hanno con la sentenza in commento ritenuto illegittimo il licenziamento de quo, basando tale tesi sull’assunto che per una valutazione di regolarità del licenziamento la struttura ospedaliera avrebbe dovuto fornire la prova che il sanitario, non soltanto non avesse risposto alla chiamata sul cercapersone e che fosse assente dal proprio reparto ma, altresì, che si fosse allontanato dal posto di lavoro durante il turno, integrando la fattispecie dell’ “abbandono”.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inesistente il contestato “abbandono” anche e soprattutto in ragione del fatto che il sanitario a fine turno avesse regolarmente effettuato il passaggio di consegne al medico del turno montante confermando in tal modo la propria effettiva presenza all’interno della struttura ospedaliera e screditando, per tale via, la tesi accusatoria del nosocomio.

Dott. Marco Campanini

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Published On: 5 Febbraio 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Marco CampaniniBy

Medico non risponde al cercapersone, no al licenziamento

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 856/2017 pubblicata il 16 gennaio 2017.

In detta pronuncia la Corte ha sostenuto che non si possa assumere che il medico, per il sol fatto di non aver risposto al cercapersone durante il proprio turno di lavoro, abbia deliberatamente abbandonato il posto di lavoro stesso e, per tale ragione, subire procedura di licenziamento.

I Giudici di legittimità, in accoglimento delle doglianze del ricorrente ed in ciò discostandosi da quanto statuito dalla Corte di Appello precedentemente adita, hanno con la sentenza in commento ritenuto illegittimo il licenziamento de quo, basando tale tesi sull’assunto che per una valutazione di regolarità del licenziamento la struttura ospedaliera avrebbe dovuto fornire la prova che il sanitario, non soltanto non avesse risposto alla chiamata sul cercapersone e che fosse assente dal proprio reparto ma, altresì, che si fosse allontanato dal posto di lavoro durante il turno, integrando la fattispecie dell’ “abbandono”.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inesistente il contestato “abbandono” anche e soprattutto in ragione del fatto che il sanitario a fine turno avesse regolarmente effettuato il passaggio di consegne al medico del turno montante confermando in tal modo la propria effettiva presenza all’interno della struttura ospedaliera e screditando, per tale via, la tesi accusatoria del nosocomio.

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