Published On: 14 Gennaio 2017Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile, Sergio Scicchitano

L'istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.

A norma dell’art. 373 c.p.c., in pendenza di giudizio per Cassazione è possibile proporre istanza per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, qualora da quest’ultima possa derivare un grave e irreparabile danno. La parte istante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con la seguente formula:

Ricorso per la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– il ricorso deve essere proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per Cassazione (Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica o presidente del collegio, Corte di Appello);

– il giudice adito ordina con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti in camera di consiglio;

– copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte;

– con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice, in casi di eccezionale urgenza, può disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione.

– L’ordinanza che conclude il procedimento di sospensione, sia essa di rigetto oppure di accoglimento, non è impugnabile, così come precisato dal primo comma dell’art. 373.

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Published On: 14 Gennaio 2017Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile, Sergio ScicchitanoBy

L'istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.

A norma dell’art. 373 c.p.c., in pendenza di giudizio per Cassazione è possibile proporre istanza per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, qualora da quest’ultima possa derivare un grave e irreparabile danno. La parte istante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con la seguente formula:

Ricorso per la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– il ricorso deve essere proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per Cassazione (Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica o presidente del collegio, Corte di Appello);

– il giudice adito ordina con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti in camera di consiglio;

– copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte;

– con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice, in casi di eccezionale urgenza, può disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione.

– L’ordinanza che conclude il procedimento di sospensione, sia essa di rigetto oppure di accoglimento, non è impugnabile, così come precisato dal primo comma dell’art. 373.

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