Differenza tra donazione diretta e indiretta, decideranno le Sezioni Unite
La Seconda Sezione dellaCorte di Cassazione,con ordinanza interlocutoria n. 106/2017 depositata il 04.01.2017,ha rimesso alleSezioni Unite la pronuncia sul contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla esatta configurazione della fattispecie di donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c.
Il Legislatore,come noto,ha difatti previsto che le liberalità effetto di atti diversi dalcontratto di donazione di cui all’art. 769 c.c. risultano anch’esse soggette alle stesse norme regolanti la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione della quota dei legittimari.
Tali liberalità vengono pertanto qualificate ex lege quali donazioni,seppur indirette,pienamente valide ed efficaci anche se prive dei requisiti formali dettati per le donazioni dirette.
Difatti,l’art. 809 c.c. non fa espresso richiamo all’art. 782 c.c.,il quale prescrive la forma scritta dell’atto pubblico a pena di nullità sia per il contratto di donazione che per l’accettazione,sicché gli atti diversi integranti liberalità non soggiacciono a tale prescrizione,risultando sufficiente il rispetto delle formalità previste dall’ordinamento per l’atto giuridico impropriamente utilizzato.
Esposta brevemente la cornice normativa di riferimento,si rileva che,con l’ordinanza interlocutoria in esam,e la Seconda Sezione pone alle Sezioni Unite una quaestio iuris vertente sull’esatta portata dell’art. 809 c.c.,nella parte in cui menziona i c.d. “atti diversi” integranti liberalità.
La Corte rimettente,difatti,nel caso di specie si interrogava in merito alla possibilità di qualificare un atto dispositivo posto in essere dal donante – ed integrante un mero ordine all’istituto bancario di trasferire titoli in favore del donatario – quale atto idoneo a produrre gli effetti di cui al predetto istituto.
Tale disposizione del donante appare difficilmente inquadrabile quale autonomo atto negoziale trattandosi,semmai,di un ordine che si colloca nella fase di esecuzione di uncontratto bancario,costituente un “mero atto” non differente da un pagamento per via materiale.
Ipotesi,questa,evidentemente dissimile dallaco-intestazione del contratto bancario di riferimento,atto negoziale perseguente lo scopo di liberalità ab origine.
Pertanto,qualora le Sezioni Unite optassero per un’interpretazione restrittiva dell’art. 809 c.c.,condivisa da alcuna Giurisprudenza,la quale propende a qualificare quale “atti diversi” i solo atti giuridici in senso stretto,la vicenda in oggetto vedrebbe il suo epilogo nelladeclaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. del mero atto dispositivo per mancanza dei requisiti formali prescritti dall’art. 782 c.c. per le donazioni dirette.
La questione,invece,avrebbe opposta soluzione ove si ritenesse,come pure è plausibile e sostenuto da avversa Giurisprudenza,che l’art. 809 c.c. abbia inteso evocare qualunque mezzo utile allo scopo,sia esso fatto,atto giuridico in senso stretto o negozio giuridico.
Una siffatta interpretazione,eccessivamente estensiva a parere di chi scrive,determinerebbe difatti la completa disapplicazione e/o elusione dell’istituto della donazione diretta e della solenne disciplina pubblicistica,imposta dal Legislatore al fine di cautelare la determinazione con la quale un soggetto si spoglia,con animus donandi e senza corrispettivo,di parte del proprio patrimonio o per l’intero.
Vieppiù in considerazione del fatto che,sovente,l’istituto in esame assume una funzione di regolamento di fine vita trans/post mortem,ovvero disposizione non più emendabile.
Dott. Giordano Mele
Differenza tra donazione diretta e indiretta, decideranno le Sezioni Unite
La Seconda Sezione dellaCorte di Cassazione,con ordinanza interlocutoria n. 106/2017 depositata il 04.01.2017,ha rimesso alleSezioni Unite la pronuncia sul contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla esatta configurazione della fattispecie di donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c.
Il Legislatore,come noto,ha difatti previsto che le liberalità effetto di atti diversi dalcontratto di donazione di cui all’art. 769 c.c. risultano anch’esse soggette alle stesse norme regolanti la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione della quota dei legittimari.
Tali liberalità vengono pertanto qualificate ex lege quali donazioni,seppur indirette,pienamente valide ed efficaci anche se prive dei requisiti formali dettati per le donazioni dirette.
Difatti,l’art. 809 c.c. non fa espresso richiamo all’art. 782 c.c.,il quale prescrive la forma scritta dell’atto pubblico a pena di nullità sia per il contratto di donazione che per l’accettazione,sicché gli atti diversi integranti liberalità non soggiacciono a tale prescrizione,risultando sufficiente il rispetto delle formalità previste dall’ordinamento per l’atto giuridico impropriamente utilizzato.
Esposta brevemente la cornice normativa di riferimento,si rileva che,con l’ordinanza interlocutoria in esam,e la Seconda Sezione pone alle Sezioni Unite una quaestio iuris vertente sull’esatta portata dell’art. 809 c.c.,nella parte in cui menziona i c.d. “atti diversi” integranti liberalità.
La Corte rimettente,difatti,nel caso di specie si interrogava in merito alla possibilità di qualificare un atto dispositivo posto in essere dal donante – ed integrante un mero ordine all’istituto bancario di trasferire titoli in favore del donatario – quale atto idoneo a produrre gli effetti di cui al predetto istituto.
Tale disposizione del donante appare difficilmente inquadrabile quale autonomo atto negoziale trattandosi,semmai,di un ordine che si colloca nella fase di esecuzione di uncontratto bancario,costituente un “mero atto” non differente da un pagamento per via materiale.
Ipotesi,questa,evidentemente dissimile dallaco-intestazione del contratto bancario di riferimento,atto negoziale perseguente lo scopo di liberalità ab origine.
Pertanto,qualora le Sezioni Unite optassero per un’interpretazione restrittiva dell’art. 809 c.c.,condivisa da alcuna Giurisprudenza,la quale propende a qualificare quale “atti diversi” i solo atti giuridici in senso stretto,la vicenda in oggetto vedrebbe il suo epilogo nelladeclaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. del mero atto dispositivo per mancanza dei requisiti formali prescritti dall’art. 782 c.c. per le donazioni dirette.
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Una siffatta interpretazione,eccessivamente estensiva a parere di chi scrive,determinerebbe difatti la completa disapplicazione e/o elusione dell’istituto della donazione diretta e della solenne disciplina pubblicistica,imposta dal Legislatore al fine di cautelare la determinazione con la quale un soggetto si spoglia,con animus donandi e senza corrispettivo,di parte del proprio patrimonio o per l’intero.
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