Published On: 14 Gennaio 2017Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Cancellazione ipoteca e risarcimento danni: chi decide?

Con sentenza n. 20426 del 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad affrontare la questione del riparto di giurisdizione tra la domanda di cancellazione dell’ipoteca eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni per la sua illegittima iscrizione.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e) bis, include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria (Cass. SS.UU., Sentenza n. 641 del 16/01/2015; Cass. SS.UU., 5 marzo 2009, n. 5286).

Nel caso in esame i ruoli sottesi all’ipoteca concernono tutti tributi sicché la Giurisdizione spetta senz’altro al giudice tributario.

Al contrario la domanda di risarcimento dei danni avanzata in conseguenza della illegittima condotta tenuta dal Concessionario in relazione all’iscrizione di ipoteca rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario poiché riguarda un diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013).

Infatti la P.A. è sempre tenuta a conformarsi alla norma di principio del “neminem laedere“, sicché al Giudice Ordinario è possibile in ogni momento accertare se il Concessionario abbia o meno posto in essere un comportamento colposo ai danni del contribuente.

In conclusione spetta al Giudice Tributario conoscere della domanda di cancellazione della ipoteca che si fonda su cartella avente ad oggetto debiti tributari, mentre spetta all’A.G.O. conoscere della richiesta di risarcimento dei danni da condotta colposa del Concessionario consistente in una illegittima iscrizione d’ipoteca.

Avv. Gavril Zaccaria

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Cancellazione ipoteca e risarcimento danni: chi decide?

Con sentenza n. 20426 del 2016 le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad affrontare la questione del riparto di giurisdizione tra la domanda di cancellazione dell’ipoteca eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni per la sua illegittima iscrizione.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e) bis, include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria (Cass. SS.UU., Sentenza n. 641 del 16/01/2015; Cass. SS.UU., 5 marzo 2009, n. 5286).

Nel caso in esame i ruoli sottesi all’ipoteca concernono tutti tributi sicché la Giurisdizione spetta senz’altro al giudice tributario.

Al contrario la domanda di risarcimento dei danni avanzata in conseguenza della illegittima condotta tenuta dal Concessionario in relazione all’iscrizione di ipoteca rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario poiché riguarda un diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013).

Infatti la P.A. è sempre tenuta a conformarsi alla norma di principio del “neminem laedere“, sicché al Giudice Ordinario è possibile in ogni momento accertare se il Concessionario abbia o meno posto in essere un comportamento colposo ai danni del contribuente.

In conclusione spetta al Giudice Tributario conoscere della domanda di cancellazione della ipoteca che si fonda su cartella avente ad oggetto debiti tributari, mentre spetta all’A.G.O. conoscere della richiesta di risarcimento dei danni da condotta colposa del Concessionario consistente in una illegittima iscrizione d’ipoteca.

Avv. Gavril Zaccaria

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