DURC non in regola: imprese escluse dall'appalto pubblico
In virtù di un complesso sistema di fonti normative che si sono succedute dagli anni ’90 ai giorni nostri, il c.d. DURC (ossia il documento unico di regolarità contributiva attestante che l’azienda ha versato correttamente i contributi INPS ed INAIL ha una validità di 120 giorni dalla data della richiesta) costituisce requisito imprescindibile per le imprese che vogliano partecipare ai bandi per ottenere un appalto pubblico.
Il Consiglio di stato, chiamato a pronunciarsi su una controversia sorta in merito a una procedura di aggiudicazione per la fornitura di servizi di pulizia e di altri servizi di manutenzione degli immobili, degli istituti scolastici e dei centri di formazione della Pubblica amministrazione, ha ritenuto opportuno sospendere la procedura e sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale: “Se l’articolo 45 della direttiva 2004/18, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli articoli 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico – il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza del 10 novembre 2016 – Causa C-199/15 si è pronunciata decretando che, la direttiva UE in materia di appalti pubblici, forniture e servizi 2014/24/UE non osta a una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dall’appalto l’impresa a causa di una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali.
Ciò anche nel caso in cui, in seguito ad una verifica il DURC risulti negativo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. In tali casi infatti, “l’impresa deve essere automaticamente e inderogabilmente esclusa dalla procedura di appalto, e ciò anche se vi era un semplice ritardo nel pagamento di un modesto debito contributivo, immediatamente sanato e quindi insussistente al momento dell’aggiudicazione e comunque tale da non configurare profili dolosi o colposi evidenzianti l’inaffidabilità o l’immoralità dell’impresa”.
Dott.ssa Flavia Lucchetti
DURC non in regola: imprese escluse dall'appalto pubblico
In virtù di un complesso sistema di fonti normative che si sono succedute dagli anni ’90 ai giorni nostri, il c.d. DURC (ossia il documento unico di regolarità contributiva attestante che l’azienda ha versato correttamente i contributi INPS ed INAIL ha una validità di 120 giorni dalla data della richiesta) costituisce requisito imprescindibile per le imprese che vogliano partecipare ai bandi per ottenere un appalto pubblico.
Il Consiglio di stato, chiamato a pronunciarsi su una controversia sorta in merito a una procedura di aggiudicazione per la fornitura di servizi di pulizia e di altri servizi di manutenzione degli immobili, degli istituti scolastici e dei centri di formazione della Pubblica amministrazione, ha ritenuto opportuno sospendere la procedura e sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale: “Se l’articolo 45 della direttiva 2004/18, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli articoli 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico – il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza del 10 novembre 2016 – Causa C-199/15 si è pronunciata decretando che, la direttiva UE in materia di appalti pubblici, forniture e servizi 2014/24/UE non osta a una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dall’appalto l’impresa a causa di una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali.
Ciò anche nel caso in cui, in seguito ad una verifica il DURC risulti negativo al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. In tali casi infatti, “l’impresa deve essere automaticamente e inderogabilmente esclusa dalla procedura di appalto, e ciò anche se vi era un semplice ritardo nel pagamento di un modesto debito contributivo, immediatamente sanato e quindi insussistente al momento dell’aggiudicazione e comunque tale da non configurare profili dolosi o colposi evidenzianti l’inaffidabilità o l’immoralità dell’impresa”.
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