Distacco da riscaldamento centralizzato, la sentenza della Cassazione
Con sentenza n. 22285 del 3 novembre 2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al distacco di un condomino dall’impianto centralizzato condominiale.
Nel caso di specie un condomino aveva impugnato la delibera con la quale l’assemblea del condominio aveva deciso di non concedergli il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
La causa, inizialmente instaurata innanzi al Tribunale, veniva poi riassunta innanzi al Giudice di Pace (competente a decidere ex art. 7 cpc), che con sentenza n. 108226 del 2012, accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera sul punto relativo al distacco del riscaldamento.
La decisione veniva poi riformata in appello in quanto, a parere del Tribunale non vi era prova in atti della sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco dell’appartamento dal riscaldamento condominiale.
Avverso la suddetta decisione ricorre in Cassazione il condomino denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo. A parere del ricorrente, infatti, il Tribunale non aveva preso in considerazione il fatto che “l’avvenuto distacco dall’impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario e che, in tutto il tempo in cui l’appartamento risultava distaccato dal riscaldamento, né l’impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, né aggravi di spesa per i rimanenti condomini”.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha rammentato che la normativa vigente in materia ammette espressamente la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata – nel ritenere che non fosse stata fornita o comunque che non vi fosse in atti la prova della sussistenza dei requisiti di cui sopra – aveva ritenuto insufficienti e/o non efficaci al fine che si intendeva raggiungere le circostanze addotte dal ricorrente.
La Corte, pertanto, ha ritenuto insussistente il vizio denunciato e non sussistendo margine di sindacato residuato ex art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la novella del 2012, ha rigettato il ricorso.
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La causa, inizialmente instaurata innanzi al Tribunale, veniva poi riassunta innanzi al Giudice di Pace (competente a decidere ex art. 7 cpc), che con sentenza n. 108226 del 2012, accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera sul punto relativo al distacco del riscaldamento.
La decisione veniva poi riformata in appello in quanto, a parere del Tribunale non vi era prova in atti della sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco dell’appartamento dal riscaldamento condominiale.
Avverso la suddetta decisione ricorre in Cassazione il condomino denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo. A parere del ricorrente, infatti, il Tribunale non aveva preso in considerazione il fatto che “l’avvenuto distacco dall’impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario e che, in tutto il tempo in cui l’appartamento risultava distaccato dal riscaldamento, né l’impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, né aggravi di spesa per i rimanenti condomini”.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha rammentato che la normativa vigente in materia ammette espressamente la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto od aggravi di spesa per gli altri condomini.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata – nel ritenere che non fosse stata fornita o comunque che non vi fosse in atti la prova della sussistenza dei requisiti di cui sopra – aveva ritenuto insufficienti e/o non efficaci al fine che si intendeva raggiungere le circostanze addotte dal ricorrente.
La Corte, pertanto, ha ritenuto insussistente il vizio denunciato e non sussistendo margine di sindacato residuato ex art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la novella del 2012, ha rigettato il ricorso.
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