Incidente stradale, richiesta danni al responsabile civile se compagnia assicurativa non è rintracciabile
“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’improponibilità della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, (…) non può trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e quindi di provvedere al detto adempimento”: è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20897 depositata in data 17 ottobre 2016.
Nel caso di specie il danneggiato citava in giudizio un’azienda di trasporto pubblico al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali dallo stesso patiti in conseguenza di un “urto” causato da un autobus di proprietà dell’azienda.
La domanda – esperita dal ricorrente direttamente nei soli confronti dell’azienda proprietaria dell’autobus – veniva dichiarata improcedibile dai giudici di merito in virtù dell’obbligo di proporre la domanda risarcitoria preventivamente nei confronti della compagnia assicuratrice dell’automezzo ai sensi dell’art. 145 del codice delle assicurazioni.
In particolare, in sede di gravame, il Tribunale fondava la sua decisione sulla circostanza fattuale che il ricorrente “non si sarebbe trovato nell’impossibilità di individuare la compagnia assicuratrice della società A.N.M. s.p.a., non essendo al riguardo «di per sé idonea» la circostanza che il ricorrente non conoscesse il numero di targa del veicolo investitore in quanto ben avrebbe potuto chiedere informazioni alla proprietaria, e solo in caso di esito negativo, ritenersi esonerato dall’onere della preventiva costituzione in mora».
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, smentisce le argomentazioni addotte dai giudici di merito stante la prova per tabulas di una lettera raccomandata, da cui emergeva che l’automobilista, prima dell’esercizio dell’azione risarcitoria, aveva richiesto informazioni alla proprietaria dell’autobus circa l’identificazione della compagnia assicuratrice.
La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, sottolinea come, nel caso in cui il responsabile civile del danno si rifiuti di fornire l’identità della sua compagnia assicuratrice, il danneggiato è legittimato ad esperire l’azione di risarcimento del danno direttamente nei confronti del danneggiante, anche in virtù della inesistenza nel nostro ordinamento di un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi che consenta all’interessato di attingere a tali informazioni.
Dott. Ettore Salvatore Masullo
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“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’improponibilità della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, (…) non può trovare applicazione, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur, quando il danneggiato si sia trovato nella non colpevole impossibilità di identificare l’assicuratore e quindi di provvedere al detto adempimento”: è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20897 depositata in data 17 ottobre 2016.
Nel caso di specie il danneggiato citava in giudizio un’azienda di trasporto pubblico al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali dallo stesso patiti in conseguenza di un “urto” causato da un autobus di proprietà dell’azienda.
La domanda – esperita dal ricorrente direttamente nei soli confronti dell’azienda proprietaria dell’autobus – veniva dichiarata improcedibile dai giudici di merito in virtù dell’obbligo di proporre la domanda risarcitoria preventivamente nei confronti della compagnia assicuratrice dell’automezzo ai sensi dell’art. 145 del codice delle assicurazioni.
In particolare, in sede di gravame, il Tribunale fondava la sua decisione sulla circostanza fattuale che il ricorrente “non si sarebbe trovato nell’impossibilità di individuare la compagnia assicuratrice della società A.N.M. s.p.a., non essendo al riguardo «di per sé idonea» la circostanza che il ricorrente non conoscesse il numero di targa del veicolo investitore in quanto ben avrebbe potuto chiedere informazioni alla proprietaria, e solo in caso di esito negativo, ritenersi esonerato dall’onere della preventiva costituzione in mora».
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, smentisce le argomentazioni addotte dai giudici di merito stante la prova per tabulas di una lettera raccomandata, da cui emergeva che l’automobilista, prima dell’esercizio dell’azione risarcitoria, aveva richiesto informazioni alla proprietaria dell’autobus circa l’identificazione della compagnia assicuratrice.
La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, sottolinea come, nel caso in cui il responsabile civile del danno si rifiuti di fornire l’identità della sua compagnia assicuratrice, il danneggiato è legittimato ad esperire l’azione di risarcimento del danno direttamente nei confronti del danneggiante, anche in virtù della inesistenza nel nostro ordinamento di un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi che consenta all’interessato di attingere a tali informazioni.
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