Published On: 9 Ottobre 2016Categories: Articoli, Ettore Salvatore Masullo, Locazioni e condominio

Locazioni, canone da pagare anche con diminuzione del godimento del bene

Con la sentenza n. 18987 depositata in data 27 settembre 2016, la Corte di Cassazione ribadisce in materia di contratti di locazione il principio secondo cui “al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”.

Il caso di specie riguardava il conduttore di un immobile che chiedeva la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione per gravi vizi strutturali dai quali derivava l’inutilizzabilità dell’immobile stesso.

In primo grado la domanda del conduttore trovava accoglimento, mentre in appello la richiesta veniva rigettata per insussistenza dei vizi denunciati dal conduttore ai fini dell’idoneità dell’immobile per l’uso pattuito.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, rigetta i motivi di impugnazione proposti dal conduttore e ribadisce le argomentazioni addotte dalla Corte d’Appello.

La Suprema Corte sottolinea infatti, che, in materia, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione ai sensi dell’art. 1460 c.c. soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione, ovvero quando ci sia una alterazione del sinallagma che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Locazioni, canone da pagare anche con diminuzione del godimento del bene

Con la sentenza n. 18987 depositata in data 27 settembre 2016, la Corte di Cassazione ribadisce in materia di contratti di locazione il principio secondo cui “al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore”.

Il caso di specie riguardava il conduttore di un immobile che chiedeva la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione per gravi vizi strutturali dai quali derivava l’inutilizzabilità dell’immobile stesso.

In primo grado la domanda del conduttore trovava accoglimento, mentre in appello la richiesta veniva rigettata per insussistenza dei vizi denunciati dal conduttore ai fini dell’idoneità dell’immobile per l’uso pattuito.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, rigetta i motivi di impugnazione proposti dal conduttore e ribadisce le argomentazioni addotte dalla Corte d’Appello.

La Suprema Corte sottolinea infatti, che, in materia, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione ai sensi dell’art. 1460 c.c. soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione, ovvero quando ci sia una alterazione del sinallagma che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.

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