Il terzo comma dell’art. 4, D.L. 132/2014, così modificato e convertito ad opera della Legge n. 162/2014, stabilisce che la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
Sostanzialmente in casi di questo tipo le parti, nonostante la stipula di una convenzione e il successivo avvio della negoziazione assistita, non raggiungono l’accordo necessario ai fini di una risoluzione bonaria della controversia.
Ciò non significa che le parti non abbiano cooperato con buona fede e lealtà per la conclusione di un accordo conciliativo bensì che le stesse, nonostante la reciproca collaborazione, non siano riuscite ad addivenire alla conclusione di una transazione.
Non senza segnalare che:
- Nel caso in cui la convenzione sia stipulata ma non sfoci in una conciliazione nel termine assegnato tra le parti, è ragionevole prevedere che gli avvocati designati certifichino appunto il mancato raggiungimento dell’accordo (conciliazione).
- Questo documento è utilizzabile in giudizio principalmente nei casi in cui la negoziazione sia condizione di procedibilità della domanda ex art. 3.