Mandato alle liti: le differenze tra procure speciali
La Corte di Cassazione con sentenza del 20 luglio 2016, n. 30951, ha così statuito: “La presunzione di limitazione di efficacia della procura per un solo grado del processo riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell’art. 100 c.p.p. Essa non concerne, invece, la procura speciale prevista dall’art. 122 c.p.p., la quale, avendo effetti di natura sostanziale – in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l’azione in nome e per conto del danneggiato – conserva i propri effetti fino all’espletamento dell’incarico, secondo le regole generali del mandato.”
Nel caso di specie, era stata rilasciata una procura ex art. 100 c.p.p. al fine di rappresentare le persone offese da reato di truffa aggravata, davanti al Tribunale di Pinerolo; a seguito di tale procedimento penale, il Tribunale di Pinerolo, in esito a rito abbreviato condizionato, con sentenza, assolveva l’imputato dal reato di truffa aggravata ai danni delle persone offese.
Gli stessi, allora, con appello dinanzi alla Corte di Appello di Torino, impugnavano la sentenza di primo grado. La stessa Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello, rilevando un difetto di procura del difensore delle parti civili, ritenendo che le parti offese, avessero costituito il proprio difensore anche procuratore speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p. e che in tale ambito non si facesse menzione dei successivi atti del giudizio.
Veniva chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, la Suprema Corte, nell’analizzare l’erronea applicazione degli artt. 76, 100, 122 e 176 c.p.p. e il vizio di motivazione lamentati nel ricorso dalle persone offese.
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto di dover precisare la distinzione tra la procura speciale ex art. 100 c.p.p., che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale ex art. 122 c.p.p. che attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato.
Con la sentenza in commento, quindi i giudici della nomofiliachia, hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando la questione ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, in quanto la presunzione di limitazione di efficacia della procura “per un solo grado del processo” non concerne la procura speciale prevista ex art. 122 c.p.p. ma attiene al solo mandato alle liti ex art. 100 c.p.p.
Dott.ssa Valentina Lieto
Mandato alle liti: le differenze tra procure speciali
La Corte di Cassazione con sentenza del 20 luglio 2016, n. 30951, ha così statuito: “La presunzione di limitazione di efficacia della procura per un solo grado del processo riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell’art. 100 c.p.p. Essa non concerne, invece, la procura speciale prevista dall’art. 122 c.p.p., la quale, avendo effetti di natura sostanziale – in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l’azione in nome e per conto del danneggiato – conserva i propri effetti fino all’espletamento dell’incarico, secondo le regole generali del mandato.”
Nel caso di specie, era stata rilasciata una procura ex art. 100 c.p.p. al fine di rappresentare le persone offese da reato di truffa aggravata, davanti al Tribunale di Pinerolo; a seguito di tale procedimento penale, il Tribunale di Pinerolo, in esito a rito abbreviato condizionato, con sentenza, assolveva l’imputato dal reato di truffa aggravata ai danni delle persone offese.
Gli stessi, allora, con appello dinanzi alla Corte di Appello di Torino, impugnavano la sentenza di primo grado. La stessa Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello, rilevando un difetto di procura del difensore delle parti civili, ritenendo che le parti offese, avessero costituito il proprio difensore anche procuratore speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p. e che in tale ambito non si facesse menzione dei successivi atti del giudizio.
Veniva chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, la Suprema Corte, nell’analizzare l’erronea applicazione degli artt. 76, 100, 122 e 176 c.p.p. e il vizio di motivazione lamentati nel ricorso dalle persone offese.
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto di dover precisare la distinzione tra la procura speciale ex art. 100 c.p.p., che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, e la procura speciale ex art. 122 c.p.p. che attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato.
Con la sentenza in commento, quindi i giudici della nomofiliachia, hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando la questione ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, in quanto la presunzione di limitazione di efficacia della procura “per un solo grado del processo” non concerne la procura speciale prevista ex art. 122 c.p.p. ma attiene al solo mandato alle liti ex art. 100 c.p.p.
Dott.ssa Valentina Lieto
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