Published On: 2 Luglio 2016Categories: Alessandro Rucci, Articoli, Diritto civile

Mediazione: può essere disposta anche in sede di appello

La mediazione può essere disposta anche in sede di appello, anche per materie che non rientrano tra quelle per cui il tentativo di mediazione è obbligatorio.

E’ quanto disposto con ordinanza della Corte d’appello di Milano, Sez. I, emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 marzo 2016.

Il fatto riguardava l’impugnazione della sentenza di primo grado che confermava in toto il decreto ingiuntivo presentato dalla curatela fallimentare nei confronti di una s.r.l. debitrice, la quale si era opposta chiamando in causa l’istituto di credito al quale aveva parzialmente ceduto il credito oggetto di ingiunzione anteriormente al fallimento stesso. Proponeva appello l’istituto di credito nei confronti del fallimento.

Ricalcando la Corte d’appello di Firenze, la quale aveva assunto la medesima decisione mediante un provvedimento analogo, emesso il 2 ottobre 2015, la Corte d’appello di Milano ha osservato che: “L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013, testualmente prevede che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

La Corte adita ha precisato, altresì, che: “L’esercizio della facoltà descritta dalla norma in esame è demandato alla discrezionalità del giudice, anche in fase di appello, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma prima dell’introduzione della controversia, ed è collegato ad una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice”. 

Per questi motivi, la Corte d’appello di Milano, Sez. I, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’organismo ritenuto più idoneo per trattare la controversia.

Dott. Alessandro Rucci

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Published On: 2 Luglio 2016Categories: Alessandro Rucci, Articoli, Diritto civileBy

Mediazione: può essere disposta anche in sede di appello

La mediazione può essere disposta anche in sede di appello, anche per materie che non rientrano tra quelle per cui il tentativo di mediazione è obbligatorio.

E’ quanto disposto con ordinanza della Corte d’appello di Milano, Sez. I, emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 marzo 2016.

Il fatto riguardava l’impugnazione della sentenza di primo grado che confermava in toto il decreto ingiuntivo presentato dalla curatela fallimentare nei confronti di una s.r.l. debitrice, la quale si era opposta chiamando in causa l’istituto di credito al quale aveva parzialmente ceduto il credito oggetto di ingiunzione anteriormente al fallimento stesso. Proponeva appello l’istituto di credito nei confronti del fallimento.

Ricalcando la Corte d’appello di Firenze, la quale aveva assunto la medesima decisione mediante un provvedimento analogo, emesso il 2 ottobre 2015, la Corte d’appello di Milano ha osservato che: “L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013, testualmente prevede che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.

La Corte adita ha precisato, altresì, che: “L’esercizio della facoltà descritta dalla norma in esame è demandato alla discrezionalità del giudice, anche in fase di appello, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma prima dell’introduzione della controversia, ed è collegato ad una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice”. 

Per questi motivi, la Corte d’appello di Milano, Sez. I, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’organismo ritenuto più idoneo per trattare la controversia.

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