Vietata pubblicazione on line di sentenza con dati sanitari: condannata la Corte dei Conti
“…Appare pertanto illecita la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale, ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità”.
È quanto statuito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 10512/2016.
La decisione scaturente dalla pronuncia della Suprema Corte prendeva avvio dal ricorso presentato da un soggetto al Tribunale di Palermo, affinché la Corte dei Conti ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri fossero ritenute responsabili e, di conseguenza, condannate al risarcimento dei danni derivanti dalla divulgazione di dati riguardanti la salute del soggetto stesso.
La querelle giuridica sottostante al ricorso instaurato presso il Tribunale di Palermo atteneva alla violazione delle norme sul rispetto della privacy del ricorrente in parola, il quale rivolgendosi alla competente Corte dei Conti della Regione Sicilia aveva formulato, prima facie, apposito ricorso in materia pensionistica; definito l’originario giudizio con sentenza, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Palermo provvedeva alla pubblicazione on line dell’emananda decisione, nonostante all’interno vi fossero contenuti dati sensibili attinenti lo stato di salute del ricorrente.
L’adito Tribunale di Palermo, argomentando sulla problematica in questione ed in ciò ancorandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia, dava ragione alla Corte dei Conti sul presupposto che non fosse ravvisabile, nel caso di specie, alcun comportamento illecito da parte della stessa e che le doglianze del ricorrente non potessero trovare accoglimento in assenza di un preciso obbligo legislativo di omissione dei suddetti dati e/o di una richiesta esplicita di oscuramento delle informazioni personali di cui si lamentava l’illegittima divulgazione.
Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, la Suprema Corte, nell’analizzare i vari motivi di ricorso ed all’esito di un percorso interpretativo articolato, ha ritenuto fondate le argomentazioni del ricorrente fornendo, altresì, un indirizzo logico – giuridico innovativo e volto alla salvaguardia di valori fondamentali per l’individuo.
Il Massimo Consesso ha infatti statuito che l’art. 52, D.Lgs. n. 196/2003 prevede un sistema per la tutela della privacy, nella pubblicazione delle sentenze, concernente la finalità di conoscenza e diffusione dei dati giudiziari.
Il sistema delineato dal summenzionato articolo stabilisce che tutti coloro i quali vogliano vedere oscurati i propri dati evitandone, così, la diffusione nelle banche dati e su internet, possano farne apposita richiesta alla competente Autorità Giudiziaria.
La novità giurisprudenziale che ha reso vani i tentativi di difesa della Corte dei Conti in veste di controricorrente ha avuto riguardo al fatto che, a prescindere dalla esplicita richiesta dell’interessato, nei casi in cui la sentenza emanata da qualsiasi Autorità giudicante abbia ad oggetto o contenga espliciti richiami a dati sensibilissimi quali quelli concernenti la salute dell’individuo, l’oscuramento o la preventiva cancellazione degli stessi dovrà essere disposta d’ufficio dal Giudice.
Avv. Ermanno Scaramozzino
Vietata pubblicazione on line di sentenza con dati sanitari: condannata la Corte dei Conti
“…Appare pertanto illecita la diffusione delle generalità del ricorrente, con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale, ove si indicava il suo stato di salute e le sue invalidità”.
È quanto statuito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 10512/2016.
La decisione scaturente dalla pronuncia della Suprema Corte prendeva avvio dal ricorso presentato da un soggetto al Tribunale di Palermo, affinché la Corte dei Conti ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri fossero ritenute responsabili e, di conseguenza, condannate al risarcimento dei danni derivanti dalla divulgazione di dati riguardanti la salute del soggetto stesso.
La querelle giuridica sottostante al ricorso instaurato presso il Tribunale di Palermo atteneva alla violazione delle norme sul rispetto della privacy del ricorrente in parola, il quale rivolgendosi alla competente Corte dei Conti della Regione Sicilia aveva formulato, prima facie, apposito ricorso in materia pensionistica; definito l’originario giudizio con sentenza, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Palermo provvedeva alla pubblicazione on line dell’emananda decisione, nonostante all’interno vi fossero contenuti dati sensibili attinenti lo stato di salute del ricorrente.
L’adito Tribunale di Palermo, argomentando sulla problematica in questione ed in ciò ancorandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia, dava ragione alla Corte dei Conti sul presupposto che non fosse ravvisabile, nel caso di specie, alcun comportamento illecito da parte della stessa e che le doglianze del ricorrente non potessero trovare accoglimento in assenza di un preciso obbligo legislativo di omissione dei suddetti dati e/o di una richiesta esplicita di oscuramento delle informazioni personali di cui si lamentava l’illegittima divulgazione.
Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, la Suprema Corte, nell’analizzare i vari motivi di ricorso ed all’esito di un percorso interpretativo articolato, ha ritenuto fondate le argomentazioni del ricorrente fornendo, altresì, un indirizzo logico – giuridico innovativo e volto alla salvaguardia di valori fondamentali per l’individuo.
Il Massimo Consesso ha infatti statuito che l’art. 52, D.Lgs. n. 196/2003 prevede un sistema per la tutela della privacy, nella pubblicazione delle sentenze, concernente la finalità di conoscenza e diffusione dei dati giudiziari.
Il sistema delineato dal summenzionato articolo stabilisce che tutti coloro i quali vogliano vedere oscurati i propri dati evitandone, così, la diffusione nelle banche dati e su internet, possano farne apposita richiesta alla competente Autorità Giudiziaria.
La novità giurisprudenziale che ha reso vani i tentativi di difesa della Corte dei Conti in veste di controricorrente ha avuto riguardo al fatto che, a prescindere dalla esplicita richiesta dell’interessato, nei casi in cui la sentenza emanata da qualsiasi Autorità giudicante abbia ad oggetto o contenga espliciti richiami a dati sensibilissimi quali quelli concernenti la salute dell’individuo, l’oscuramento o la preventiva cancellazione degli stessi dovrà essere disposta d’ufficio dal Giudice.
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