Legge Delega: ecco come sarà il nuovo "Terzo Settore"
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in data 18 giugno u.s., la Legge delega al Governo n. 106 del 2016, che implicherà un’assoluta riforma di quello che viene comunemente definito “Terzo Settore”, nella sua accezione più ampia.
In primis il Legislatore ha cristallizzato che cosa debba intendersi per terzo settore, e cioè “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.“ (art.1 L. 106/2016). Sono escluse invece le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche.
Trattandosi però di una legge delega, posta tale definizione, essa va a fissare i criteri ai quali l’Esecutivo dovrà attenersi nell’attuazione di tale riforma.
Innanzi tutto si dovrà provvedere, mediante i vari decreti attuativi, alla redazione di un Codice del Terzo Settore in modo tale da riordinare sistematicamente l’interna disciplina normativa attualmente vigente.
Sono previste inoltre novità in riferimento alle attività di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso ed altresì in materia di servizio civile, a mezzo dell’istituzione di un servizio universale non obbligatorio per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 24 anni.
Infine, oltre alla revisione della normativa tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio in favore degli Enti del Terzo Settore, è prevista l’istituzione della Fondazione Italia sociale, con il fine di incentivare e sorreggere tutta una serie di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, tramite la produzione di beni e servizi aventi un elevato impatto sociale e occupazionale al fine di coadiuvare, in particolar modo, le fasce territoriali maggiormente svantaggiate.
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In primis il Legislatore ha cristallizzato che cosa debba intendersi per terzo settore, e cioè “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.“ (art.1 L. 106/2016). Sono escluse invece le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche.
Trattandosi però di una legge delega, posta tale definizione, essa va a fissare i criteri ai quali l’Esecutivo dovrà attenersi nell’attuazione di tale riforma.
Innanzi tutto si dovrà provvedere, mediante i vari decreti attuativi, alla redazione di un Codice del Terzo Settore in modo tale da riordinare sistematicamente l’interna disciplina normativa attualmente vigente.
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