Published On: 20 Giugno 2016Categories: Articoli, Claudia Barbara Bondanini, Diritto Penale

Sequestro probatorio: nullità processuale se indagato non conosce facoltà di avere avvocato

La polizia giudiziaria, nel caso di un sequestro probatorio, ha l’obbligo di avvertire l’indagato, se presente, della facoltà di farsi assistere da un avvocato, tale violazione integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere necessariamente eccepita, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto, del PM, di convalida del sequestro probatorio, lamentando la violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

Infatti, in relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti, la polizia giudiziaria ometteva di avvertire gli indagati della facoltà prevista dalla legge di farsi assistere da un difensore di fiducia nell’esecuzione delle operazioni della polizia stessa.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità stabilisce che tali norme – di cui i ricorrenti lamentano la violazione – devono essere applicate anche nei casi in cui la polizia giudiziaria proceda di propria iniziativa all’esecuzione di un sequestro probatorio, operato per ragioni di urgenza, che viene convalidato con decreto dal PM solamente in un momento successivo.

La mancanza di tale avvertimento genera un vizio di nullità generale a regime intermedio, che ai sensi dell’art. 182 c.p.p., deve necessariamente essere eccepita prima del compimento dell’atto, o nel caso in cui non sia possibile, immediatamente dopo con il primo atto del procedimento con cui è possibile proporre tale eccezione.

A completezza di tale argomento, occorre richiamare la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 120 del 2002 e 162 del 1975) che stabilisce che la parte onerata di eccepire tale nullità è unicamente un soggetto che deve avere tutte quelle conoscenze tecnico – processuali necessarie per cogliere una simile violazione, intendendosi quindi solamente il difensore o nel caso il pubblico ministero.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di doglianza, annullando l’ordinanza del Tribunale con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame nei confronti del decreto del PM di convalida del sequestro probatorio e ordinando la restituzione di quanto sequestrato.

Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini

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Sequestro probatorio: nullità processuale se indagato non conosce facoltà di avere avvocato

La polizia giudiziaria, nel caso di un sequestro probatorio, ha l’obbligo di avvertire l’indagato, se presente, della facoltà di farsi assistere da un avvocato, tale violazione integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere necessariamente eccepita, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto, del PM, di convalida del sequestro probatorio, lamentando la violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

Infatti, in relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti, la polizia giudiziaria ometteva di avvertire gli indagati della facoltà prevista dalla legge di farsi assistere da un difensore di fiducia nell’esecuzione delle operazioni della polizia stessa.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità stabilisce che tali norme – di cui i ricorrenti lamentano la violazione – devono essere applicate anche nei casi in cui la polizia giudiziaria proceda di propria iniziativa all’esecuzione di un sequestro probatorio, operato per ragioni di urgenza, che viene convalidato con decreto dal PM solamente in un momento successivo.

La mancanza di tale avvertimento genera un vizio di nullità generale a regime intermedio, che ai sensi dell’art. 182 c.p.p., deve necessariamente essere eccepita prima del compimento dell’atto, o nel caso in cui non sia possibile, immediatamente dopo con il primo atto del procedimento con cui è possibile proporre tale eccezione.

A completezza di tale argomento, occorre richiamare la giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 120 del 2002 e 162 del 1975) che stabilisce che la parte onerata di eccepire tale nullità è unicamente un soggetto che deve avere tutte quelle conoscenze tecnico – processuali necessarie per cogliere una simile violazione, intendendosi quindi solamente il difensore o nel caso il pubblico ministero.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di doglianza, annullando l’ordinanza del Tribunale con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame nei confronti del decreto del PM di convalida del sequestro probatorio e ordinando la restituzione di quanto sequestrato.

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