Danno biologico, presto la Tabella unica nazionale
La Commissione industria del Senato ha approvato, nella seduta del 9 giugno 2016, l’articolo 8 del “Ddl concorrenza” senza alcuna modifica rispetto alle norme approvate dalla Camera. La norma citata prevede in particolare l’istituzione di una Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Come noto in assenza di una previsione normativa adottata dal Parlamento sino ad oggi al fine di determinare la misura dell’indennizzo per i danni non patrimoniali si aveva riguardo alle note tabelle di Milano (in particolare) e di Roma. La lacuna legislativa potrebbe dunque essere colmata in modo da assicurare un parametro uniforme per la quantificazione dei danni non patrimoniali.
La tabella in questione elencherà il punteggio delle lesioni comprese fra 10 e 100 punti e fisserà il risarcimento in denaro da attribuire a ogni punto di invalidità. Il giudice potrà poi prevedere un aumento del risarcimento previsto dalla tabella unica, sino ad un massimo del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni. Non resta che attendere l’approvazione definitiva e soprattutto la successiva pubblicazione della Tabella unica nazionale.
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Come noto in assenza di una previsione normativa adottata dal Parlamento sino ad oggi al fine di determinare la misura dell’indennizzo per i danni non patrimoniali si aveva riguardo alle note tabelle di Milano (in particolare) e di Roma. La lacuna legislativa potrebbe dunque essere colmata in modo da assicurare un parametro uniforme per la quantificazione dei danni non patrimoniali.
La tabella in questione elencherà il punteggio delle lesioni comprese fra 10 e 100 punti e fisserà il risarcimento in denaro da attribuire a ogni punto di invalidità. Il giudice potrà poi prevedere un aumento del risarcimento previsto dalla tabella unica, sino ad un massimo del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni. Non resta che attendere l’approvazione definitiva e soprattutto la successiva pubblicazione della Tabella unica nazionale.
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