Published On: 15 Maggio 2016Categories: Alessandro Rucci, Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civile

Autovelox, l'obbligo di revisione delle apparecchiature

Con sentenza n. 9645 dell’11 maggio 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di infrazione al Codice della Strada.

Il fatto riguardava la contestazione di una multa, dapprima mediante opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ceccano e, successivamente, mediante appello avverso la sentenza di quel Giudice, innanzi al Tribunale di Frosinone.

Tra i motivi del ricorso in Cassazione vi era, centralmente, la contestazione che, l’apparecchiatura che aveva rilevato l’eccessiva velocità, non fosse stata sottoposta ad obbligatoria periodica taratura e a periodici controlli, tali da rendere legittimo l’accertamento della violazione dei limiti di velocità.

Al riguardo, con la predetta sentenza, la Corte di Cassazione sez. II Civile ha ricordato che: “la Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 “dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura””.

Per questo motivo, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso de quo, ha concluso che: “per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

Dott. Alessandro Rucci

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Con sentenza n. 9645 dell’11 maggio 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di infrazione al Codice della Strada.

Il fatto riguardava la contestazione di una multa, dapprima mediante opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ceccano e, successivamente, mediante appello avverso la sentenza di quel Giudice, innanzi al Tribunale di Frosinone.

Tra i motivi del ricorso in Cassazione vi era, centralmente, la contestazione che, l’apparecchiatura che aveva rilevato l’eccessiva velocità, non fosse stata sottoposta ad obbligatoria periodica taratura e a periodici controlli, tali da rendere legittimo l’accertamento della violazione dei limiti di velocità.

Al riguardo, con la predetta sentenza, la Corte di Cassazione sez. II Civile ha ricordato che: “la Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 “dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura””.

Per questo motivo, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso de quo, ha concluso che: “per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.

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